La Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria nella Sentenza n. 194 del 19 luglio 2017 dichiara illegittimo sul piano soggettivo l’avviso di accertamento notificato al Trustee, senza l’indicazione della qualità di quest’ultimo.
In particolare, nella pronuncia in esame, in sintonia con i più recenti orientamenti giurisprudenziali (cfr. Cass. n. 21614 del 26 ottobre 2016), la Commissione Tributaria di Alessandria ribadisce, da un lato, che “il patrimonio del trust rimane separato e non si confonde con quello del trustee, in quanto rimane solo affidato in custodia ed è destinato al raggiungimento degli obbiettivi indicati dal disponente” e, dall’altro, che “per il trustee la nomina non comporta l’arricchimento del suo patrimonio personale in quanto il tratto distintivo di un trust è la separazione della titolarità dei beni del fondo in trust dal patrimonio personale del trustee”.
Ne consegue che, secondo la Commissione, l’accertamento è da considerarsi illegittimo se notificato sic et simpliciter al Trustee, imputando personalmente al medesimo le conseguenze dell’asserito mancato pagamento, poiché solo l’indicazione della sua qualità può assicurare che l’onere sia addebitato al patrimonio in Trust.
CTP Alessandria n. 194 del 19.07.17
fonte: www.il-trust-in-italia.it
a cura dell’avv. Silvia Mores
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