L’Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Milano 6, procedendo in autotutela, con il provvedimento di annullamento parziale n. 10/1T/018763/000/P001 di un avviso di liquidazione emesso per rettificare l’autoliquidazione notarile per un atto istitutivo di trust, con contestuale trasferimento di beni immobili, ha rettificato la tassazione assoggettandolo alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.
Infatti, alla luce delle motivazioni dedotte dal ricorrente, il quale ha evidenziato che l’applicazione delle imposte ipocatastali deve essere applicata solo in misura fissa, e non già proporzionale come invece richiesto dall’Agenzia delle Entrate, l’Ufficio ha accolto la richiesta, applicando le imposte in misura fissa, discostandosi, quindi, dall’orientamento espresso nella circolare AE n. 48/13 secondo la quale i trasferimenti di beni immobili in trust sono soggetti alle imposte ipocatastali in misura proporzionale.
Nella fattispecie, infatti, l’Agenzia ha ritenuto che trattandosi di “formalità effettuate presso l’Agenzia del Territorio a favore e contro lo stesso soggetto, si concretizza tuttavia la possibilità di applicare le imposte ipocatastali fisse”.
Provvedimento di annullamento parziale n. 10/1T/018763/000/P001
fonte: www.il-trust-in-italia.it
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