Trust autodichiarato ed imposte indirette: applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (CTR Venezia Mestre, sentenza 90/7/13 del 27.11.2013)

articolo a cura di:
Giovanni Perilli
Giovanni Perilli

pubblicazione:

Con la sentenza n. 90/7/13 depositata il 27.11.2013, la CTR di Venezia Mestre, chiamata a decidere sulla presunta errata liquidazione delle imposte di Registro, ipotecaria e catastale per l’istituzione di un trust autodichiarato, ha confermato la sentenza di primo grado, dichiarando che il Trust, al momento della sua istituzione, non può che essere assoggettato solo alle imposte in misura fissa, non verificandosi in capo al Trustee alcun arricchimento patrimoniale attuale, ma in realtà “avente il significato di mera prenotazione dell’evento finale sospensivo e condizionante”.

In particolare, la Commissione ha osservato che il D.L. 262/06, che ha reintrodotto nel nostro ordinamento la tassa sulle successioni e donazioni, richiama i soli “vincoli di destinazione” e non già il Trust. Quest’ultimo sottrae il patrimonio alla gestione ed alla proprietà del Disponente, a differenza che nel caso dei vincoli di destinazione, mediante i quali si verifica una mera limitazione patrimoniale dei beni rimasti comunque nella proprietà e nella disponibilità del Disponente.

Il trasferimento patrimoniale posto in essere con l’istituzione del Trust a favore di beneficiari finali, ovvero per la realizzazione di uno scopo, è privo di alcun intento di liberalità da parte del Disponente a favore del Trustee che costituisce “il solo mezzo per la realizzazione del programma concordato”.

Nel caso di specie, secondo la Commissione, nessun arricchimento patrimoniale si è verificato in capo a terzi in quanto manca del tutto l’animus donandi del Disponente. Solo al momento del trasferimento finale, infatti, si verificherà un effettivo trasferimento della proprietà, realizzandosi il presupposto applicativo delle imposizioni tributarie. Appare evidente, pertanto, alla Commissione che, essendo un atto sottoposto a condizione sospensiva, anche in forza della vigente normativa in materia (Art. 27, co. 1 e 2 del Testo Unico sull’Imposta di Registro – n.131/86) non può che essere registrato con il pagamento delle imposte in misura fissa.

CTR Venezia Mestre, sentenza n. 90/7/13 del 27.11.2013

Per avere informazioni ed assistenza legale contattaci al numero 02 97070470 oppure scrivici a info@mpotrustee.it

Potrebbero interessarti: