La CTP di Milano, con la sentenza N. 1462 del 11.02.2014, uniformandosi a quanto già più volte affermato in precedenti pronunce giurisprudenziali, ha dichiarato illegittima nel caso di Trust Autodichiarato, la richiesta dell’Agenzia delle Entrate relativamente al pagamento in misura proporzionale delle imposte di successione e donazione.
La sentenza stabilisce che “il conferimento dei beni in Trust è privo di effetti translativi formali e quindi, esso è privo di capacità tributiva“.
Pertanto secondo la Corte, trattandosi di Trust autodichiarato in cui la figura del Disponente e del Trustee coincidono, risulta improbabile applicare l’imposta sulle donazioni e quindi, gli obblighi tributari vanno versati in misura fissa.