La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, sentenza n. 571/2013 del 01.07.2013, uniformandosi a quanto già più volte affermato in precedenti pronunce giurisprudenziali, ha dichiarato illegittima la richiesta avanzata dall’Amministrazione finanziaria delle imposte ipo-catastali in misura proporzionale relativamente al trasferimento di immobili in un trust autodichiarato.
Ha osservato la Commissione che la proprietà dei beni conferiti in Trust è condizionata e limitata nel tempo perché destinata a concludersi con il raggiungimento del programma negoziale alla base del Trust stesso. Da tale circostanza deriva che seppur in presenza di un atto traslativo di un diritto di proprietà di un bene immobile, non si verifica alcun arricchimento tassabile e ciò in quanto detti beni da un lato non entrano a far parte del patrimonio del Trustee, e dall’altro i beneficiari risultano titolari di un mero diritto sottoposto a condizione sospensiva. In conseguenza, il presupposto impositivo si verificherà soltanto al momento in cui il Trustee realizzerà il programma predisposto dal Disponente.
Pertanto, conclude la Commissione affermando che “le formalità di trascrizione e voltura catastale relative agli immobili conferiti in Trust non possono essere assoggettate all’aliquota proporzionale (prevista per i casi di trasferimento immobiliare in favore di terzi), bensì alla tassazione in misura fissa” e ciò a prescindere da quanto sostenuto nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate, in particolare la n. 48/E del 2007, che, come ha anche più volte sottolineato al Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, hanno natura meramente indicativa e non costituiscono fonti di diritto.
Tribunale di Napoli sentenza n. 571/2013 del 01.07.2013
fonte: www.il-trust-in-italia.it
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