Trust autodichiarato e imposte registro, ipotecarie e catastali fisse – Cass. n. 21614/2016

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Giovanni Perilli
Giovanni Perilli

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trust-trustee-sentenza-mpotrustee-imposteLa Cassazione – Sezione 5 Civile – con la sentenza n. 21614 del 26.10.2016, con riferimento al trasferimenti di beni in un Trust autodichiarato, uniformandosi a quanto già affermato in precedenti pronunce giurisprudenziali di merito ed in particolare alla sentenza della Cassazione, sez. trib. n. 25478 del 18.12.2015, ha dichiarato illegittima la richiesta da parte dell’Agenzia delle Entrate relativamente al pagamento in misura proporzionale delle imposte di registro ed ipotecarie e catastali, essendo le stesse dovute in misura fissa.

La Cassazione ritiene che “il principio di diritto da affermarsi è il seguente: l’istituzione di un trust cosiddetto autodichiarato con conferimento di immobili e partecipazioni sociali, con durata predeterminata o fino alla morte del disponente-trustee, deve scontare l’imposta ipotecaria e quella catastale in misura fissa e non proporzionale, perché la fattispecie si inquadra in quella di una donazione indiretta cui è funzionale la segregazione quale effetto naturale del vincolo di destinazione, una segregazione da cui non deriva quindi alcun reale trasferimento di beni e arricchimento di persone, trasferimento e arricchimento che dovrà invece realizzarsi a favore dei beneficiari, i quali saranno perciò nel caso successivamente tenuti al pagamento dell’imposta in misura proporzionale”.

Per quanto riguarda l’imposta sulle successioni e donazioni,  che secondo l’Agenzia delle Entrate in questo caso sarebbe in esenzione perché rientrante nella franchigia, la Cassazione ritiene infondate le interpretazioni della stessa Agenzia, che seguono in buona sostanza le indicazioni dell’art 2, comma 47 ss, d.l.262 che prevede l’istituzione dell’imposta di successione e donazione anche sulla costituzione di vincoli di destinazione, nei quali rientrano anche i trust.

Citando gli art. 2 e 11 della convenzione dell’Aja, e la sentenza n. 25478  del 18.12.2015, la Cassazione ritiene che il trust sia una forma di donazione indiretta, nel senso che “per suo mezzo il disponente provvederà a beneficiare i suoi discendenti non direttamente e bensì a mezzo del trustee in esecuzione di un diverso programma negoziale…la costituzione del trust come  è normale che avvenga per i vincoli di destinazione, produce soltanto efficacia segregante i beni eventualmente in esso conferiti e questo sia perché degli stessi il trustee non è proprietario bensì amministratore e sia perché i ridetti beni non possono che essere trasferiti ai beneficiari in esecuzione del programma negoziale stabilito per la donazione indiretta.”

Non trattandosi di un reale trasferimento imponibile che si avverrà solo al trasferimento finale dei beni ai beneficiari, “manca il presupposto impositivo della liberalità alla quale può dar luogo soltanto un reale arricchimento mediante un reale trasferimento di beni e diritti”, pertanto non può essere applicata l’imposta di successione e donazione.

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