Trust autodichiarato e imposte indirette in misura fissa (CTP Milano, sentenza n. 1109/46/1 del 22.01.2016)

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Giovanni Perilli
Giovanni Perilli

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Logo-sentenze13-60x601La CTP di Milano, con la sentenza n. 1109/46/1 del 22.01.2016, con riferimento al trasferimento di beni immobili e quote sociali in un Trust autodichiarato, condividendo quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 25478 del 03.11.2015 , ha dichiarato illegittima la richiesta da parte dell’Agenzia delle Entrate relativamente al pagamento in misura proporzionale delle imposte di donazione, ipotecarie e catastali, le stesse sono dovute in misura fissa.

Di seguito alcuni motivi per i quali la CTP ha ritenuto fondato il ricorso del ricorrente:

– “la particolarità del trust è l’acquisto da parte del trustee…ma quell’acquisto costituisce solo un mezzo funzionale alla realizzazione dell’effetto finale successivo, che si determina nell’attribuzione definitiva del bene al beneficiario“;

– “in presenza di trust liberale, con il quale si dispone di assetti familiari in beneficio di terzi non può essere applicata l’imposta sui trasferimenti già al momento dell’istituzione del Trust. Queste imposte, in misura proporzionale andranno richieste nel momento in cui si verificheranno gli effetti traslativi finali che costituiscono il passaggio finale dell’atto costitutivo del trust”;

-“alla costituzione del trust non può essere richiesta dall’ufficio l’imposta sui trasferimenti in misura proporzionale, sia essa imposta di registro, donazione, ipotecaria e catastale, in quanto manca l’elemento fondamentale dell’attribuzione definitiva dei beni al soggetto beneficiario”;

-“anche se il trust è un atto trascritto, non è produttivo di effetto traslativo in senso proprio, ciò postula l’applicazione delle imposte in misura fissa”.

  CTP Milano sentenza 1109/46/1 del 22.01.2016

fonte: www.il-trust-in-italia.it

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