Trust autodichiarato e azione revocatoria: Tribunale di Milano, sentenza del 03.05.2013

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Giovanni Perilli
Giovanni Perilli

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Il Tribunale di Milano, sez. seconda civile, con sentenza emessa il 03.05.2013, ha accolto la domanda revocatoria della segregazione di beni immobili in un trust auto-dichiarato nel quale il disponente, oltre a ricoprire l’ufficio di trustee, era anche beneficiario perchè lesivo della garanzia patrimoniale del creditore.

In particolare, il Giudice, non soffermandosi sulla pacifica ammissibilità del trust nell’ordinamento giuridico italiano, anche nella sua forma di trust autodichiarato, si concentra sull’inefficacia richiesta per un trust autodichiarato, istituito in un momento nel quale la società del disponente era fortemente indebitata nei confronti di una banca, in favore della quale aveva prestato fideiussione, e versava in grave situazione finanziaria che ha portato, poi, al fallimento delle medesima.

In una siffatta situazione precaria, il disponente aveva istituito un trust autodichiarato, nel quale, oltre al “ruolo” di disponente e trustee, ricopriva altresì quello di beneficiario. Inoltre, non era prevista la figura del guardiano con il compito di “vigilare” sull’attività di trustee, nè l’atto di trust indicava o disciplinava alcuna obbligazione in capo al trustee.

Secondo il Giudice, nella fattispecie analizzata “sussiste l’anteriorità del credito rispetto all’atto costitutivo del trust, nonchè la lesione della garanzia patrimoniale del creditore”. E prosegue “appare sin troppo evidente che la costituzione del trust e il conferimento nel trust – che non può definirsi autodichiarato ma del tutto abusivo o sham, essendo coincidenti nella stessa persona disponente, fiduciario e beneficiari ed essendo il disponente anche surrettiziamente in veste di guardiano – dei beni immobili di proprietà del disponente ha lo scopo di paralizzare qualsiasi iniziativa dei suoi creditori sul proprio patrimonio”.

In virtù di tali considerazioni il Giudice ha accolto la domanda revocatoria ed ha dichiarato, incidenter tantum, la nullità dell’atto istitutivo di trust perché non si può riconoscere legittimità ad un trust che consente al disponente di continuare a gestire i propri beni senza avere alcun obbligo da rispettare e che è direttamente volto a ostacolare la protezione dei creditori del disponente.

Tribunale Milano sentenza 03.05.2013

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