La CTR per l’Umbria, Sezione/Collegio 2, con la sentenza del 08.07.2015, con riferimento ad un Trust auto dichiarato ed al trasferimento dei beni immobili in Trust, discostandosi da quanto affermato dalla Cassazione con le ordinanze n. 3735 – 3737 – 3886 di febbraio/marzo 2015 ed uniformandosi invece a quanto già più volte affermato in precedenti pronunce giurisprudenziali, ha dichiarato illegittimo l’appello dell’Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza di primo grado della CTP di Perugia, con la quale i giudici accoglievano il ricorso del contribuente confermando la corretta applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.
La Commissione ha ritenuto che: “L’appello è infondato e merita di essere rigettato: non appaiono infatti condivisibili le censure mosse dall’Ufficio alla decisione dei primi giudici che hanno accolto il ricorso dei contribuenti in quanto il trust, al momento della sua istituzione non può che essere assoggettato alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa. Confermando l’assunto dei primi giudici, il collegio rileva, sulla scorta della migliore dottrina e giurisprudenza in materia, che in capo al trustee non si verifica alcun arricchimento patrimoniale “attuale” in quanto il trust auto-dichiarato ha un significato di mera prenotazione dell’evento finale sospensivo e condizionante. Il trust infatti sottrae il patrimonio alla gestione ed alla proprietà del disponente ma il trasferimento patrimoniale posto in essere è a favore dei beneficiari finali e non è un atto di liberalità a favore del trustee; in buona sostanza il trust costituisce il mezzo per realizzare un programma concordato tra il disponente ed il trustee cosicché nessun arricchimento patrimoniale si è verificato in capo al terzo (che nella specie è lo stesso disponente) in quanto, come già detto, manca del tutto “l’animus donandi”. Soltanto al momento del trasferimento finale in capo ai beneficiari si verificherà un effettivo trasferimento della proprietà immobiliare realizzandosi solo allora il presupposto applicativo delle imposizioni tributarie, trattandosi di un atto sottoposto a condizione sospensiva (nella specie scadenza o decesso). Ne consegue che le formalità di trascrizione e voltura catastale relative ad immobili conferiti in un trust non possono essere assoggettate all’aliquota proporzionale – come vorrebbe l’appellante sulla scorta di disposizioni impartite con circolare – prevista per i casi di trasferimenti immobiliari a favore di terzi, bensì alla tassazione in misura “fissa“. La sentenza dei primi giudici merita quindi conferma …”
CTR Umbria – Sentenza n. 407 del 08:07:2015
fonte: www.il-trust-in-italia.it