Il Tribunale di Ravenna nella Sentenza n. 750/2017 dell’8 agosto 2017 dichiara l’inefficacia dell’atto di precetto notificato al Trustee senza qualificare quest’ultimo come tale, per carenza di legittimazione passiva in capo al medesimo.
In tale pronuncia, il Tribunale di Ravenna osserva, in particolare, che, sebbene il Trustee sia l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, “non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto”, “non può dimenticarsi che il trust, pur non essendo dotato di personalità giuridica, è pur sempre un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato”. Ne consegue che, se l’esecuzione forzata deve essere intrapresa nei confronti del patrimonio in Trust, è necessario che l’atto di precetto sia notificato al Trustee nelle citate vesti, poiché, diversamente, non risulta possibile individuare l’«insieme di beni e rapporti» rispetto ai quali può essere svolta l’attività esecutiva.
Pertanto, secondo quanto stabilito nella decisione in esame, l’atto di precetto è inefficace se la notifica del medesimo è diretta al Trustee senza la specificazione della sua qualifica, poiché tale notifica “rende incerto l’ambito di efficacia della futura azione con riferimento ai beni sui quali la stessa è diretta”.
Tribunale Ravenna – sentenza 750 del 08.08.2017
fonte: www.il-trust-in-italia.it
a cura dell’avv. Silvia Mores
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