Lecito l’utilizzo del Trust anche in presenza di contratto tipico avente le stesse finalità (Trib. Urbino, Sentenza del 10.11.2011)

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Giovanni Perilli
Giovanni Perilli

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Il Tribunale di Urbino, sentenza del 10 novembre 2011, affrontando nel caso concreto il tema della presunta invalidità dell’atto istitutivo del trust in oggetto, si sofferma sull’analisi dell’istituto e della generale ammissibilità nel nostro ordinamento dei negozi atipici e, di conseguenza, anche del trust. In particolare, sottolinea come, ai sensi del secondo comma dell’art. 1322 c.c. e dell’art. 1324, sia possibile concludere anche contratti ed atti unilaterali atipici purchè caratterizzati dalla precipua finalità di perseguire interessi meritevoli di tutela. In altri termini, “la circostanza dell’atipicità normativa del trust non conduce, di per sè, all’affermazione della nullità di tale congegno negoziale”.

Pertanto, ciò che rileva ai fini della validità o meno dell’istituto non è tanto la circostanza che lo stesso sia o meno un negozio tipico del nostro ordinamento interno, dato atto che il riconoscimento della piena autonomia negoziale dei privati permette di ricorrere a strumenti atipici per disciplinare e regolare i propri interessi, purchè gli scopi perseguiti siano leciti e meritevoli di interesse.

Ciò detto, “non appare condivisibile l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il trust sarebbe predicato dal connotato della residualità, con la conseguenza che le parti potrebbero proficuamente accedere ad esso solo in carenza di modelli contrattuali atipici, parimenti idonei, all’esito di una valutazione in concreto, a consentire il perseguimento della portata effettuale calata nel trust”.

Infatti, l’autonomia negoziale dei privati, non solo si concretizza nella conclusione di contratti atipici, ma anche attraverso la scelta tra diversi modelli negoziali, siano essi tipici o atipici. In tal senso, i privati possono “scegliere tra lo stipulare un patto di famiglia ed un trust, senza che per ciò solo, e dunque in astratto e con conseguente pretermissione di ogni indagine sull’elemento causale, possa ritenersi inammissibile il trust, quasi a voler affermare in via pretoria il principio della prevalenza del tipico sull’atipico”.

Si può, quindi, ricorrere al trust anche quando esiste uno strumento civilistico idoneo ad adempiere la stessa funzione.

In merito all’effetto segregativo scaturente dal trust, si osserva come l’ordinamento già conosca plurime ipotesi di segregazione patrimoniale; “trattasi, dunque, di un effetto, quello segregativo,  già variamente declinato dall’ordinamento in diverse forme, più o meno intense, ed in relazione a diverse fattispecie”.

Da ultimo, con riferimento alla compatibilità tra gli effetti esterni prodotti dal trust ed il principio dell’universalità della garanzia patrimoniale ex art. 2740, comma 2, c.c., occorre rilevare che detto principio si configura fortemente eroso, nel suo ambito precettivo, dalla norma di cui all’art. 2645 ter. c.c.: “tale norma opera appunto il riconoscimento in termini generali dell’effetto lato sensu segregativo, anche qualora esso derivi da un atto atipico, purchè tale effetto non sia strumentale al conseguimento di fini ritenuti riprovevoli dall’ordinamento”. Il principio dell’universalità della garanzia patrimoniale cede il passo all’operatività dei vincoli di destinazione, quand’anche derivanti da atti atipici “sicchè un atto atipico non può essere ritenuto invalido, ad esito dello scrutinio della sua struttura esterna, per il sol fatto che tende a realizzare l’effetto di segregazione”.

Ciò che rileva, ai fini dell’ammissibilità o meno di un dato trust, e della sua validità, è la causa che in concreto sottende all’istituto e la verifica se la stessa sia diretta alla realizzazione di finalità ritenute lecite e meritevoli di tutela dall’ordinamento, a nulla significando se, nel caso concreto, dette finalità siano ugualmente realizzabili attraverso istituti tipici.

fonte: www.il-trust-in-italia.it

Tribunale Urbino sentenza 10-11-2011

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