Legittima la trascrizione immobiliare a favore del Trust (Tribunale di Torino, Sentenza del 10.02.2011)

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Giovanni Perilli
Giovanni Perilli

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Il Tribunale di Torino, sentenza del 10 febbraio 2011, anche considerando le modalità pubblicitarie eseguite da parte di diverse Agenzie del Territorio, ha ordinato al Responsabile del Servizio di Pubblicità Immobiliare dell’Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Torino 2 – la cancellazione della riserva alla trascrizione di un atto pubblico effettuata “contro” il disponente ed “a favore” del Trust, in considerazione del fatto che detta modalità debba considerarsi efficace in quanto non presuppone la soggettività del trust e trova il suo fondamento nell’art. 2645 c.c..

Nel caso di specie, il forza di atto notarile con cui il disponente ha  devoluto in trust determinati beni immobili, il Notaio ha presentato la relativa nota di trascrizione, compilando la stessa (Quadro C) “contro” il disponente ed “a favore” del trust. Il Responsabile del Servizio di Pubblicità Immobiliare dell’Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Torino 2 ha eseguito detta formalità apponendovi una riserva, sostenendo che “il trust non è provvisto di soggettività giuridica e pertanto non esplica i suoi effetti un atto di trasferimento esclusivamente a suo favore”.

Invero, secondo il Tribunale, la trascrizione a favore del trust non presuppone la sua soggettività come dimostrato, ad esempio, dalla trascrivibilità dei pignoramenti immobiliari a favore dei Condomini o dell’Amministratore di Condominio. Inoltre, il Tribunale afferma che “la modalità pubblicitaria prospettata dal Notaio reclamante trova fondamento normativo nell’art. 2645 c.c. che, in sostanza, esclude la tassatività delle fattispecie trascrivibili, disponendo che deve del pari rendersi pubblico ogni altro atto o provvedimento che produce in relazione a beni immobili o a diritti immobiliari taluno degli effetti dei contratti menzionati nell’articolo 2643 c.c., salvo che dalla legge risulti che la trascrizione non è richiesta o è richiesta a effetti diversi. La tesi del Notaio reclamante presenta poi il vantaggio di non richiedere una nuova trascrizione nel caso di sostituzione del trustee di un trust nel cui fondo sono compresi beni immobili; in tal caso, infatti, è sufficiente l’annotazione alla originaria trascrizione”.

Inoltre, tale impostazione presenta molti vantaggi in caso di mutamento del trustee.

Tribunale di Torino, sentenza del 10 febbraio 2011

Fonte: www.il-trust-in-italia.it

 

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