Il Tribunale di Milano, sentenza n. 13609/11 del 21 novembre 2011, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio nell’ambito di una procedura in cui nel ricorso il marito si dimetteva dalla qualifica di trustee del trust istituito nelle condizioni di separazione per vincolare un immobile al soddisfacimento delle esigenze abitative della figlia fino al momento del divorzio. In particolare, nelle condizioni di separazione omologate dal Tribunale era stato istituito un Trust nel quale era confluito un immobile, con la precipua finalità di provvedere alle esigenze della figlia fino al completamento degli studi e, comunque, fino al raggiungimento dell’autonomia economica, per sottrarlo alle vicende personali e successorie e, in generale, per poter trarre da esso utilità da destinare alla figlia ed alla madre, finchè convivente, per poi poterlo destinare definitivamente alla figlia al momento dello scioglimento dello stesso. Pertanto, nel ricorso congiunto i coniugi non solo chiedevano la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma nello stesso erano altresì rassegnate le dimissioni del Trustee e la nomina del successore.
L’analisi del caso dimostra come sempre più spesso il trust si palesa come uno strumento utile per prevenire e dirimere situazioni di crisi coniugale, sia in un momento antecedente l’inizio del procedimento di separazione o divorzio, sia successivamente. L’effetto segregativo proprio del trust consente, inoltre, di opporre il vincolo ai creditori del disponente, in modo da porlo al riparo dalle proprie vicende personali e successorie, a tutela dei propri discendenti o del coniuge debole.