Con sentenza n. 5494/2013 del 26.02.2014 il Tribunale ordinario di Torino sancisce che l’apporto di un immobile in Trust deve essere trascritto nei registri immobiliari a favore del Trust e non a favore del Trustee con evidenza del vincolo in Trust senza, comunque, che questo comporti alcuna soggettività al Trust.
In precedenza lo stesso Tribunale di Torino si era espresso in egual modo con sentenza del 10.02.2011 (http://www.mpotrustee.it/tribunale-di-torino-sentenza-del-10-febbraio-2011.html) imputando la trascrizione immobiliare al Trust invece che al Trustee.
In entrambe le sentenze si evince quindi che una trascrizione a favore del Trust rende più semplici gli oneri e le procedure di trascrizione, in quanto, nel caso di cambio del Trustee: 1) non deve essere eseguita alcuna nuova trascrizione ma basterebbe una semplice annotazione alla originaria trascrizione; 2) tale modalità inoltre eliminerebbe i problemi, qualora il “vecchio” Trustee risulti essere poco collaborativo nel cambio d’ufficio. Infatti in questo ultimo caso si potrebbe trasferire la “gestione” dei beni presenti in Trust senza il consenso scritto del vecchio Trustee, semplicemente quindi con la revoca del vecchio e la nomina con accettazione del nuovo Trustee.
Tribunale Torino, sentenza del 26.02.2014
Fonte: www.il-trust-in-italia.it