Trust Familiare

Protezione del patrimonio familiare. Il Trust può essere impiegato per proteggere da eventuali pretese di terzi (Creditori, Erario, Responsabilità civile) il patrimonio familiare costituito, ad esempio, da casa, denaro, investimenti, risparmi. Si pensi ad esempio alla responsabilità illimitata che è propria della sfera professionale (Avvocati, Medici, Commercialisti, Architetti, Ingegneri, etc.) ed imprenditoriale (Imprenditori, Amministratori). La tutela e la gestione del patrimonio a vantaggio della famiglia, fatta salva la possibilità per il Disponente di conservare alcuni diritti e facoltà sui Beni in Trust, viene affidata ad un soggetto terzo possibilmente dotato di competenze professionali.
Il Trust, non presentando i limiti del fondo patrimoniale (Vedi Trust ed Istituti Affini), è molto più adatto a soddisfare efficacemente le esigenze economiche della famiglia indipendentemente dai beni in Trust e dal perdurare del vincolo matrimoniale.

Passaggio generazionale/successorio Nella programmazione della successione l’imprenditore ha esigenze personali, familiari e d’impresa. 
Si ipotizzi un imprenditore che: 1) detenga il 100% di una S.r.l.; 2) sia sposato con tre figli; 3) uno solo dei tre figli sia capace di gestire l’azienda. 
Al momento della successione le quote della S.r.l. sarebbero divise secondo legittima e/o testamento tra la moglie ed i tre figli venendosi così a creare una situazione in cui l’unico figlio capace di gestire l’azienda si troverebbe con una quota minoritaria della S.r.l. e pertanto impossibilitato nella gestione. Per garantire pertanto il passaggio generazionale ed evitare i possibili rischi sopra evidenziati l’imprenditore, in qualità di Disponente potrebbe istituire un Trust conferendo il 100% delle quote della S.r.l. dando istruzione al Trustee affinché alla sua morte 1) nomini come amministratore della società il figlio capace di gestirla e 2) dividere gli eventuali profitti della S.r.l. in modo paritetico tra tutti i Beneficiari. Qualora poi sussistano determinate condizioni sarà anche possibile applicare le agevolazioni fiscali previste dalla normativa sulle imposte di successioni e donazioni per il trasferimento di aziende e/o quote effettuate a favore dei discendenti e del coniuge (Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.110/E del 23 Aprile 2009).

Il Trust nella separazione o divorzio Il Trust può essere utilizzato anche per prevenire o risolvere i conflitti patrimoniali nel caso sorgano vertenze tra i coniugi. Nella separazione o nel divorzio, spesso, dovendosi separare i beni comuni, sussiste la necessità di tutelare i figli minorenni oppure non capaci di gestire il patrimonio per altri motivi. I beni trasferiti in Trust vengono pertanto separati, assicurando la loro destinazione a vantaggio dei figli. Sono numerose le sentenze che consigliano l’utilizzo del Trust, quale strumento utile in caso di separazione o divorzio. Tribunale di Bologna (I° sez civile) 1 aprile 2009: In sede di pronuncia definitiva di divorzio, l’assegno divorzile a definizione dei rapporti economici intercorsi può consistere nella nomina irrevocabile a beneficiario di una quota della proprietà di un immobile vincolato in Trust. Tribunale di Torino nella sentenza del 31 marzo 2009 “le parti, inoltre, hanno stabilito di costituire un fondo trasferendovi alcuni beni di proprietà dei medesimi così da sottrarli alle proprie vicende personali e successorie e, in generale, per poter trarre da essi utilità da destinare ai bisogni della famiglia attraverso l’istituto del Trust”. 
Secondo il Tribunale di Genova (IV° sezione civile, 1 aprile 2008) “può essere omologato l’accordo di separazione consensuale fra i coniugi per mezzo del quale beni immobili in comproprietà dei coniugi, un bene immobile di proprietà esclusiva del marito e altri beni mobili vengono trasferiti in un Trust in favore dei figli dei coniugi.”.

Uso del Trust nelle procedure di separazione e divorzio (Trib di Milano, sentenza n. 13609/11 del 21.11.2011)

Il Trust nella convivenza Il Trust, non essendo soggetto ai limiti del fondo patrimoniale, può essere utilizzato anche in caso di convivenza. 
Il Trust, essendo uno strumento giuridico altamente flessibile, consente una risposta efficace alle esigenze di pianificazione patrimoniale non solo delle famiglie ma anche delle coppie di fatto. Risulta, pertanto, di estrema utilità per garantire serenità a tutti quei rapporti di coppia che non trovano tutele dal punto di vista giuridico.

Soggetti deboli Per la tutela sia dal punto di vista patrimoniale che personale di soggetti deboli, come i minori, i disabili, gli anziani, gli strumenti giuridici di diritto interno possono dimostrarsi lacunosi. In molti casi, pertanto, il Trust può essere istituito dal Tribunale e/o dal genitore a favore dei minori ed i disabili e magari dal beneficiario stesso quando questi risulti essere anziano. Scopo del Trust sarà tutelare il patrimonio conferito in Trust e provvedere al mantenimento, alla cura e all’assistenza del soggetto svantaggiato anche quando gli eventuali Disponenti genitori non ci saranno più.
I Disponenti possono anche prevedere che l’operato del Trustee sia controllato da un Guardiano (Protector), individuato ad esempio in una Onlus, possa prestare le attività più impegnative o di valore maggiore.

Amministratori di sostegno e disabili Tribunale di Genova, Giudice Tutelare, 17 giugno 2009: Il giudice tutelare può autorizzare l’amministratore di sostegno di un soggetto debole, contestualmente alla sua nomina, ad istituire un Trust in favore dell’amministrato e della famiglia avente ad oggetto beni in parte di proprietà dell’amministrato stesso. 
Tribunale di Bologna, I° Sez. civile, 11 maggio 2009: Può essere autorizzato il trasferimento della proprietà di beni da una persona sottoposta ad amministrazione di sostegno al Trustee del trust che sia stato istituito a suo beneficio e autorizzato dal giudice tutelare su istanza congiunta dell’amministratore di sostegno e dello stesso soggetto sottoposto alla misura tutelare.

Il Trust nella procedura di amministrazione di sostegno (Trib Milano, Uff. Tutele, provv. del 20.01.2012)

Minori Il Trust rappresenta la più efficace soluzione per salvaguardare il patrimonio del minore evitando che per ogni operazione da eseguirsi su tali beni si debba richiedere la preventiva autorizzazione al Tribunale dei minori. Qualora infatti venga istituito un Trust il potere di gestire e disporre dei beni a favore del minore sarà conferito al Trustee. Tribunale di Modena, sezione distaccata di Sassuolo, 11 dicembre 2008: “Il Giudice Tutelare può autorizzare l’istituzione di un Trust nel quale trasferire beni di proprietà di un minore in quanto il Trust, strumento pienamente ammissibile nell’ordinamento giuridico italiano, rappresenta la più efficace soluzione per salvaguardare il patrimonio del minore, sottraendo detti beni alla garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 cod.civ.”.