Trust e istituti Affini

Trust e fondo patrimoniale Anche se il Trust e il fondo patrimoniale hanno una funzione in comune, quella di protezione del patrimonio familiare, tra i due esistono profonde differenze, che derivano dall’applicazione limitata del fondo patrimoniale e, al contrario, della sfera di applicazione del Trust estremamente flessibile. Per quanto riguarda i limiti di efficacia del fondo patrimoniale, si può menzionare: * necessità del vincolo matrimoniale: quindi in caso di divorzio e/o vedovanza il fondo patrimoniale cessa i suoi effetti; Il Trust può continuare anche nei casi indicati. * tutti i beni in fondo devono essere destinati soltanto alle necessità della famiglia, mentre in Trust è molto flessibile per quanto riguarda il suo scopo; * in fondo patrimoniale si possono conferire solo beni immobili e mobili iscritti in registri pubblici, e titoli di credito; nel Trust si possono conferire tutte le tipologie di beni. Tribunale di Padova, I° Sez. Civile, 2 settembre 2008: “Può essere autorizzata l’estromissione di beni dal fondo patrimoniale costituito da entrambi i coniugi per le esigenze della famiglia al fine di vincolare i medesimi beni in un Trust.”

Illegittimità dell’iscrizione ipotecaria sui beni in trust. Differenze con il fondo patrimoniale (CTR Lombardia, sentenza del 26.10.2011)

Pignorabilità dell’immobile trasferito nel fondo patrimoniale (Corte di Cassazione, Sezione Tributaria Civile, sentenza n. 4011 del 19 febbraio 2013)

Trust e Polizza vita Sia la polizza vita che il Trust possono prevedere la possibilità di aiutare il passaggio generazionale e la segregazione del patrimonio; l’utilizzo del Trust, però, riesce sia a superare le rigidità del contratto della polizza vita, ma anche assicurare che l’effetto segregativo dei beni continui nel tempo. Per quanto riguarda infatti i limiti di efficacia della polizza vita, si possono menzionare:

  1. Il premio per la polizza vita consiste sempre di denaro, mentre il Trust non presente questo limite;
  2. L’individuazione dei beneficiari della polizza dovrà rispettare delle condizioni più rigide rispetto a quanto si possa prevedere con il Trust;
  3. L’eventuale indennizzo/prestazione da pagarsi al beneficiario rientrerà nella sua sfera patrimoniale diventando pertanto aggredibile dagli eventuali creditori personali del beneficiario.

Con il Trust invece non si verrebbe mai a perdere l’effetto segregativo che lo caratterizza. E’ possibile anche rendere un Trust beneficiario di una polizza vita in modo tale che in caso di premorienza le somme assicurate non vadano immediatamente nella disponibilità dei beneficiari, magari ancora minorenni, ma restino in Trust conservando appunto l’effetto segregativo.

Pignorabilità delle polizze vita