Trust Commerciale

In ambito commerciale il Trust può essere impiegato per assicurare l’adempimento delle obbligazioni del Disponente, sottraendo, al fine di garanzia, il controllo di quest’ultimo sui beni, e garantendo il proseguimento delle finalità, o dello scopo del Trust.

Garanzia Con riguardo alla finalità di garanzia dei finanziamenti a sostegno dell’attività d’impresa, il Trust può essere un’alternativa vantaggiosa rispetto agli strumenti tradizionali, come ad esempio, l’ipoteca. 
Grazie all’effetto di segregazione reale, il Trust può essere una garanzia migliore in termini di rapidità, economicità ed efficacia per garantire al creditore l’escussione in caso di inadempimento, senza dover adottare procedure esecutive.

Trust e procedure concorsuali Il Trust può essere impiegato anche per altri scopi commerciali, tra i quali la semplificazione delle diverse procedure in crisi della impresa, ad esempio, in cessazione della attività per ridurre al minimo rischi di fallimento, o in concordati preventivi per riduzione dei debiti. Tuttavia, anche in caso di fallimento, il Trust funziona come uno strumento flessibile ed efficace. In caso di vendita di beni immobili con l’applicazione del Trust, a differenza delle procedure concorsuali prive dell’utilizzo di tale strumento, si potrà operare con tempi più ampi e con maggiori possibilità di successo non dovendo “svendere” l’immobile tramite un’asta giudiziaria. Sussistono, inoltre, effetti e vantaggi in merito al Trust, istituito per provvedere alla riscossione dei crediti fiscali emergenti dalla procedura. Possono essere attribuite al Trust le somme destinate ai creditori irreperibili (Decreto del Tribunale di Roma, 11.03.2009.); il curatore può essere autorizzato a trasferire al Trustee i crediti fiscali maturati nel corso della procedura fallimentare (Decreto del Tribunale di Roma, 4.04.2003.), il Trust produce anche effetto protettivo, quando il Trustee ha l’obbligo di investimento sicuro, (Ordinanza del Tribunale di Firenze, 26.10.2006.).

Confermata la validità e l’efficacia del Trust liquidatorio (Tribunale di Brindisi sentenza del 28.03.2011

Patti parasociali Il Trust può essere impiegato per la gestione di patti parasociali (patti di sindacato) come Trust di scopo. Il Trust regola l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee della società in modo più efficiente rispetto al patto di sindacato di diritto interno per comporre le volontà dei soci sindacati, superare i conflitti e assicurare la coercibilità delle obbligazioni assunte dalle parti. Il trasferimento delle quote avviene mediante l’atto pubblico e la qualità di socio assunta dal Trustee viene iscritta al Registro delle Imprese con durata di 5 anni. 
Grazie alla segregazione reale, soltanto il Trust è idoneo ad assicurare la insensibilità degli effetti del patto alle vicende debitorie dei soci garantendo l’effetto di massima protezione.