La Corte di Cassazione, nella Sentenza della Terza Sezione Penale n. 11945 del 13 marzo 2017, ha confermato un orientamento già affermato in più occasioni in sede di legittimità, in tema di validità del sequestro preventivo avente ad oggetto una polizza a vita a fronte di una responsabilità di tipo penale.
In particolare, la Suprema Corte, in senso analogo a quanto indicato in precedenti pronunce (in tal senso, Cass. Sent. n. 12902 del 5 aprile 2016, Cass. Sent. n. 18738 del 6 maggio 2014, Cass. Sent. n. 32809 del 29 luglio 2013), ha ribadito che “il divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare stabilito dall’art. 1923 Cod. Civ. attiene esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale a fronte della responsabilità civile e non riguarda la disciplina della responsabilità penale”, nel cui esclusivo ambito ricade invece il sequestro preventivo.
Gli Ermellini, in tale occasione, con riguardo alla legittimità del sequestro preventivo nel caso di contratto di assicurazione a favore di terzo, hanno osservato altresì che il carattere autonomo del diritto acquisito dal beneficiario ex art. 1920 Cod. Civ. non esclude che i premi versati dall’indagato possano essere sottoposti al provvedimento in questione finalizzato alla confisca per equivalente. Tale principio viene affermato anche poiché, secondo la Suprema Corte, nella suddetta ipotesi, tenuto conto della possibilità di revoca del beneficio contemplata dall’art. 1921 Cod. Civ., il denaro non possa considerarsi definitivamente uscito dal patrimonio del contraente.
In conclusione, in tale pronuncia, la Corte di Cassazione conferma la misura disposta su una polizza a vita sottoscritta da un presunto evasore a favore della moglie, ritenendo che le somme fossero ancora riconducibili alla disponibilità dell’indagato, ovvero comunque assoggettate ad un possibile potere diretto da parte del medesimo.
Cassazione Sentenza n. 11945 del 13.03.2017
a cura dell’avv. Silvia Mores