L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n.19/E del 27.06.2014, avente ad oggetto la modifica dell’aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria, ha fornito chiarimenti in merito al quadro normativo delineato dal DL 24.04.2014, n.66, (convertito, con modificazioni, dalla legge n.89/2014) con riferimento indiretto anche ai Trust, quali enti non commerciali.
In particolare, l’intervento normativo in esame ha modificato in via generale la misura dell’aliquota di tassazione delle rendite finanziarie, elevandola a decorrere dal 01.07.2014 dal 20% al 26%, senza intervenire, ove non sia stato ritenuto necessario per ragioni di coordinamento, sulle singole norme procedurali concernenti le modalità di applicazione delle ritenute e delle imposte sostitutive.
Ritenuta alla fonte sul reddito imputato da Trust fiscalmente trasparenti dal 20% al 26%.
L’articolo 3, comma 1, del citato decreto legge dispone che “Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi ed ogni altro provento di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 26%”.
L’articolo 44 del TUIR suddetto include, tra le tipologie facenti capo ai redditi di capitale (le quali se erogate da un sostituto d’imposta o da un intermediario sono sottoposte ad imposizione tramite ritenuta o imposta sostitutiva), i redditi imputati al beneficiario di Trust ai sensi dell’articolo 73, comma 2, del TUIR, anche se non residenti.
Pertanto, sul reddito attribuito da un Trust Trasparente ai beneficiari individuati, si applicherà una ritenuta del 26% e non più del 20%.
La C.M. n.48/E del 2007 precisa poi che contrariamente al principio di cassa che in via ordinaria informa la determinazione del reddito di capitale, nella tassazione per trasparenza il medesimo reddito viene imputato indipendentemente dall’effettiva percezione, secondo il principio della competenza economica.
Tassazione dei dividendi percepiti dai Trust – nessuna ritenuta alla fonte
Si ricorda che i dividendi e i proventi ad essi assimilati corrisposti agli enti non commerciali, quali i Trust, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera q), del DL n. 344/2003, non sono soggetti a ritenuta a titolo di acconto sulla quota imponibile dei dividendi e proventi stessi (cfr. C.M. n.11/E del 28.03.2012 e R.M. n. 85—/E del 11.07.2005).
Cessione di partecipazioni non qualificate
La manovra interessa anche il regime impositivo delle cessioni di partecipazioni non qualificate. L’effetto che ne deriva è un inasprimento della tassazione di questi redditi, dovuto al fatto che l’imposta prelevata passa dall’attuale aliquota del 20% a quella del 26%.