L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 11/E del 28.03.2012, avente ad oggetto l’unificazione dell’aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria, ha fornito chiarimenti in merito al quadro normativo delineato dal DL 13.08.2011, n.138, (convertito, con modificazioni, dalla legge n.1481/2011, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”) con riferimento anche ai Trust, quali enti non commerciali.
In particolare, l’intervento normativo in esame ha modificato in via generale la misura dell’aliquota di tassazione delle rendite finanziarie, elevandola dal 12,5% al 20%, senza intervenire, ove non sia stato ritenuto necessario per ragioni di coordinamento, sulle singole norme procedurali concernenti le modalità di applicazione delle ritenute e delle imposte sostitutive.
Ritenuta alla fonte sul reddito imputato da Trust fiscalmente trasparenti dal 12,5% al 20%.
L’articolo 2, comma 6, del citato decreto legge dispone che “Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi ed ogni altro provento di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 20%”.
L’articolo 44 del TUIR suddetto include, tra le tipologie facenti capo ai redditi di capitale (le quali se erogate da un sostituto d’imposta o da un intermediario sono sottoposte ad imposizione tramite ritenuta o imposta sostitutiva), i redditi imputati al beneficiario di Trust ai sensi dell’articolo 73, comma 2, del TUIR, anche se non residenti.
Pertanto, sul reddito attribuito da un Trust Trasparente ai beneficiari individuati, si applicherà una ritenuta del 20% e non più del 12,5%.
Tassazione dei dividendi percepiti dai Trust.
I dividendi e i proventi ad essi assimilati corrisposti agli enti non commerciali, quali i Trust, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera q), del DL n. 344/2003, non sono soggetti a ritenuta a titolo di acconto sulla quota imponibile dei dividendi e proventi stessi (cfr. risoluzione n. 85/E dell’11.07.2005), correggendo, così, quanto invece affermato nella prima versione della circolare in commento.
Cessione di partecipazioni non qualificate
La manovra interessa anche il regime impositivo delle cessioni di partecipazioni non qualificate. L’effetto che ne deriva è un inasprimento della tassazione di questi redditi, dovuto al fatto che l’imposta prelevata passa dall’attuale aliquota del 12,5% a quella del 20%.