Revoca/nomina del Trustee e Guardiano – individuazione organo giurisdizionale competente

articolo a cura di:
Giovanni Perilli
Giovanni Perilli

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Il Tribunale di Modena dichiara inammissibile il ricorso ad un procedimento di volontaria giurisdizione per la Revoca/nomina del Trustee e Guardiano  – Trib. Modena n. 4726/2016

Il Tribunale di Modena, con la sentenza n. 4726 del 28.12.2016, con riferimento ad un’istanza per la revoca/nomina del Trustee e Guardiano, ha dichiarato inammissibile il ricorso ad un procedimento di volontaria giurisdizione. Secondo il Tribunale “l’atto istitutivo di trust può attribuire al giudice nazionale la giurisdizione a conoscere delle vicende del trust, ma questo non significa che sia legittima la disposizione che individua l’organo giurisdizionale competente.”

Secondo il tribunale di Modena la possibilità di un intervento del giudice per la nomina dei soggetti incaricati della gestione di beni in trust o della vigilanza sulla stessa è già stata oggetto dell’attenzione della giurisprudenza di merito che si è espressa in modo non uniforme. Alcuni Tribunali hanno ritenuto inammissibile la richiesta (sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 27/8/2011, decreti del Presidente del Tribunale di Crotone del 29/9/2008, e del 26/5/2009). Altri l’hanno accolta con diverse motivazioni (decreto del Presidente del Tribunale di Milano del 17/7/2009, decreto del Presidente Tribunale di Genova del 29/3/2010, decreto del Tribunale di Firenze del 17/11/2009; sentenza del Tribunale di Cremona dell’8/10/2013).

“Ritiene questo giudice che sia maggiormente convincente la tesi che nega l’ammissibilità del ricorso ad un procedimento di volontaria giurisdizione quale quello proposto.

Premesso che nella fattispecie si richiede l’intervento del Presidente del Tribunale per la nomina del Trustee e del Guardiano (Protector), l’istanza è motivata su due distinte argomentazioni. Secondo la prima il potere di nomina deriva dall’atto istitutivo del Trust Genesis a mente del quale (art.9 lett. B) “ogni istanza mirante a far pronunciare la revoca o la sostituzione del Trustee o a dare direttive al Trustee è obbligatoriamente sottoposta al Presidente del Tribunale di Modena”. Secondo l’ulteriore argomentazione la possibilità di addivenire alla sostituzione del Trustee ad opera del giudice deriverebbe comunque dalla stessa legge regolatrice del trust per volere del disponente; e cioè la Trust Jersey Law che all’art. 51 espressamente prevede l’intervento di una Corte, tra l’altro, ai fine della nomina o della sostituzione del Trustee.

Ciò premesso, non si dubita che l’atto costitutivo possa attribuire al giudice nazionale la giurisdizione a conoscere delle vicende del trust; anche perché la legge regolatrice dello stesso, come si è visto, espressamente lo consente (e comunque nella fattispecie sussisterebbe la giurisdizione del giudice italiano in considerazione dell’ambito di operatività del trustee); ma questo non significa che sia legittima la disposizione che individua l’organo giurisdizionale competente.

Una clausola di natura esclusivamente privata, infatti, non può derogare al sistema della ripartizione delle competenze all’interno della giurisdizione. Si tratta di norme di ordine pubblico non derogabili, ove non espressamente previsto, dalla volontà dei privati.

Ne deriva che la competenza deve essere ricercata nella normativa ordinaria. Quindi la domanda di revoca o nomina del trustee deve essere proposta nell’ambito di un giudizio ordinario; salva poi la valutazione sulla proponibilità della specifica richiesta (peraltro ammessa da Cassazione civile, sez. I 13/06/2008 n. 16022).

Tribunale Modena sentenza n.4726:2016

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