La CTR di Milano, sezione staccata di Brescia n. 67, con riferimento alla revoca di un atto istitutivo di Trust con apporto di beni immobili da parte della Disponente, ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado della CTP di Brescia, confermando la sola applicabilità dell’imposta di registro e non dell’imposta sulle successioni e donazioni.
La Commissione, partendo dal fatto che per gli atti unilaterali come la revoca in oggetto non è prevista una disciplina all’interno del codice civile evidenzia che comunque la disponente trova la regolamentazione del suo potere di revoca nell’atto istitutivo di trust, quindi in regole prefissate. Assimila pertanto la revoca dell’atto di Trust alla revoca di un atto con mutuo consenso sul quale viene applicata la tassazione in misura fissa.
CTR Milano, sezione staccata Brescia, sentenza 2937 del 07.03.2016