Revoca Trust e imposte indirette (successione e donazione) in misura fissa (CTR Milano, sezione staccata di Brescia, sentenza n. 2937 del 07.03.2016)

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Giovanni Perilli
Giovanni Perilli

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Logo-sentenze13-60x601La CTR di Milano, sezione staccata di Brescia n. 67, con riferimento alla revoca di un atto istitutivo di Trust con apporto di beni immobili da parte della Disponente, ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado della CTP di Brescia, confermando la sola applicabilità dell’imposta di registro e non dell’imposta sulle successioni e donazioni. 

La Commissione, partendo dal fatto che per gli atti unilaterali come la revoca in oggetto non è prevista una disciplina all’interno del codice civile evidenzia che comunque la disponente trova la regolamentazione del suo potere di revoca nell’atto istitutivo di trust, quindi in regole prefissate. Assimila pertanto la revoca dell’atto di Trust alla revoca di un atto con mutuo consenso sul quale viene applicata la tassazione in misura fissa.

L’aspetto fondamentale per stabilire la tassazione secondo la  Commissione riguarda gli effetti degli atti e non le strutture dei due negozi giuridici in esame. In questo senso cita l’art  20 del Testo Unico dell’imposta di registro e rigetta quindi l’appello dell’Agenzia delle Entrate,  in quanto, l’effetto della revoca del trust (quello di eliminare un precedente negozio giuridico) essendo identico a quello della revoca per mutuo consenso, anche la tassazione deve essere identica.

CTR Milano, sezione staccata Brescia, sentenza 2937 del 07.03.2016

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