Restituzione dei beni in Trust al Disponente ad imposta fissa: novità aprile 2021

restituzione dei beni in trust

Restituzione dei beni in Trust al Disponente ad imposta fissa

La restituzione al Disponente dei beni devoluti in un Trust sconta le imposte in misura fissa, qualora i beneficiari rinuncino alla propria posizione giuridica.

Questa la novità sancita dalla recentissima sentenza della Corte di Cassazione del 30 marzo 2021, n. 8719, che interviene su una questione rilevante in materia di Trust ed in particolare sul tema dei c.d. “resulting trust” (letteralmente “trust di ritorno” o “ residuali”, che si verificano quando vengono meno i beneficiari di un trust e non esistono nell’atto di trust disposizioni che permettono di superare la situazione di impasse).

In particolare, la rinuncia irrevocabile dei beneficiari di un Trust alla propria posizione giuridica, nel silenzio dell’atto istitutivo per tale ipotesi, determinerebbe la retrocessione dei beni a favore del Disponente.

Tale retrocessione, prima del recente arresto della Suprema Corte, prevedeva l’applicazione delle imposte in misura proporzionale alla restituzione dei beni al Disponente. Ciò, come se il Disponente fosse ritenuto ai fini fiscali il destinatario finale dei suddetti beni.

Con questo importante cambio di rotta, si passerebbe all’applicazione di un’imposta in misura fissa per il “ritrasferimento” dei beni in Trust dal Trustee al Disponente.

Fatti di causa  

L’Agenzia delle Entrate liquidava a carico del notaio rogante le imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale sul valore dei beni ritrasferiti ai disponenti di due distinti Trust regolati dalla Legge di Jersey, conseguente alla loro cessazione.

I beneficiari dei due Trust avevano dichiarato di rinunciare irrevocabilmente alla posizione giuridica di beneficiari dei rispettivi Trust. Pertanto, secondo quanto previsto (o forse, “non previsto”) negli atti istitutivi e dalla legge regolatrice, gli stessi disponenti divenivano unici beneficiari dei Trust. 

Il notaio rogante impugnava l’avviso di liquidazione in misura proporzionale delle imposte, risultando soccombente dinanzi alla CTP di Firenze e alla CTR della Toscana. 

Per le Commissioni di merito si era realizzato l’effetto traslativo in senso proprio dal Trustee ai disponenti, in seguito alla loro richiesta di cessare anticipatamente i Trust e di ottenere i beni in trust. 

Il notaio proponeva ricorso per cassazione avverso al sentenza della CTR della Toscana.

La sentenza n. 8719/2021

La Suprema Corte ribadisce preliminarmente la natura transitoria dell’atto di conferimento di beni in Trust, incapace di esprimere capacità contributiva. Tale atto, infatti, è funzionale e prodromico al trasferimento finale a favore dei beneficiari, unico momento in cui si manifesta il presupposto d’imposta.

Nello specifico, tanto l’atto istitutivo quanto l’atto di dotazione patrimoniale rappresentano delle vicende fiscalmente neutre, diversamente dal trasferimento finale di beni ai beneficiari che costituisce un “effettivo indice di ricchezza ai sensi dell’art. 53 Cost.”.

Nel caso di specie, la Cassazione si trova a dover valutare la rilevanza fiscale derivante dall’impossibilità di realizzare il programma negoziale del Trust.

Per l’Amministrazione finanziaria la cessazione di un Trust per impossibilità di realizzare il programma negoziale con conseguente riconsegna dei beni al Disponente, cd. “cessazione del Trust per risoluzione consensuale”, produrrebbe un ulteriore effetto traslativo (cfr. risposta ad istanza di interpello del 30 agosto 2019, n. 355): tuttavia, per gli Ermellini la risoluzione consensuale sarebbe incompatibile con la natura unilaterale dell’atto istitutivo di Trust.

Cosa accade adesso – Imposte fisse per la restituzione dei beni in Trust al Disponente

La Corte di Cassazione, infatti, interpreta la restituzione dei beni al Disponente come l’effetto congiunto della rinuncia dei beneficiari alla loro posizione e dell’impossibilità di realizzare il programma negoziale del Trust, manifestato attraverso l’esercizio del potere di cessazione anticipata del Trust da parte del Disponente (divenuto, al contempo, unico beneficiario del Trust).

Proprio la realizzazione del programma negoziale del Trust acquista rilevanza ai fini fiscali e, pertanto, qualora non sia più possibile realizzare il programma predetto, viene meno ogni possibile fattispecie impositiva. In tali casi non si manifesta la specifica capacità contributiva oggetto del tributo, ossia la potenzialità di arricchimento gratuito da parte di un soggetto terzo.

Può dunque affermarsi che la retrocessione dei beni al Disponente costituisce un effetto automatico della cessazione del Trust, irrilevante ai fini impositivi non producendo alcun trasferimento di ricchezza in favore del Disponente.  

La retrocessione, rectius “reintestazione formale” della proprietà dei beni in Trust, al Disponente è un atto fiscalmente neutro in quanto non manifesta alcuna capacità economica, assoggettabile solo ad imposizione in misura fissa perché l’applicazione delle imposte proporzionali presuppone un effettivo arricchimento dell’avente causa in ossequio al principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 della Costituzione.  

In conclusione, la retrocessione dei beni al Disponente sconta l’imposizione fissa tanto per l’imposta di registro quando per le imposte ipotecarie e catastali. Ai fini delle imposte di successione e donazione, invece, rappresenta un fenomeno del tutto neutrale.

In considerazione di quanto rilevato, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente.

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