Pignorabilità dell’immobile trasferito nel fondo patrimoniale (Corte di Cassazione, Sezione Tributaria Civile, sentenza n. 4011 del 19.02.2013)

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Giovanni Perilli
Giovanni Perilli

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La Suprema Corte di Cassazione, Sezione Tributaria Civile, con la sentenza n. 4011 del 19.02.2013, affrontando il caso di un contribuente che aveva proposto opposizione all’esecuzione immobiliare per degli immobili trasferiti in un fondo patrimoniale, ha affermato che in caso di debito contratto nei confronti di un istituto di credito per motivi che possono essere di tipo imprenditoriale o lavorativi lo stesso debito può essere inteso anche come assunto  nell’interesse della famiglia. Pertanto, in caso di inadempimento, la banca ben può procedere al pignoramento dell’immobile costituito nel fondo patrimoniale.

La pronuncia, che trova conferma anche in alcuni precedenti (Cassazione 18.09.2001 n. 11683 e 07.07.2009 n. 15862), si basa su un’interpretazione estensiva della nozione di «bisogni della famiglia» contenuta all’art. 170 cc. Detto articolo dispone che “La esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.

Secondo la Cassazione, la dicitura “bisogni della famiglia” non dovrebbe essere relazionata alle sole necessità essenziali del nucleo familiare, ma anche a ogni più ampia esigenza sottesa al pieno mantenimento delle occorrenze quotidiane nonché a un equilibrato sviluppo della famiglia, escludendo, quindi, solo quelle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da intenti speculativi. Opererebbe, inoltre, la presunzione per cui anche i debiti derivanti dall’attività professionale o d’impresa di uno dei coniugi, benché finalizzati al potenziamento della sua capacità lavorativa, avrebbero come scopo indiretto quello di accrescere il reddito disponibile da destinare al mantenimento dei bisogni della famiglia. Si è attribuita rilevanza, inoltre, non solo ai bisogni oggettivi, ma anche a quelli soggettivamente ritenuti tali dai coniugi.

Alla luce dell’interpretazione fornita dalla Cassazione, graverà quindi sul debitore, in sede di opposizione al pignoramento, l’onere di provare che i debiti derivanti dall’attività professionale o d’impresa sono stati assunti per scopi estranei ai «bisogni della famiglia». L’obbligazione assunta per motivi lavorativi, infatti,  può ugualmente consentire alla banca di aggredire i beni costituiti in fondo patrimoniale ciò in quanto il debito dell’imprenditore nei confronti della banca può intendersi come contratto nell’interesse della famiglia, sicché l’istituto di credito, in caso di inadempimento, può rivalersi sull’immobile costituito in fondo patrimoniale.

La Sezione Tributaria giunge, quindi, alla conclusione che “occorre che l’indagine del giudice si riferisca al fatto che ha generato l’obbligazione, a prescindere dalla natura di questa: i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all’azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell’obbligarsi fosse quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso meramente oggettivo, ma nel senso ampio di cui sopra, nel quale sono ricompresi anche i bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell’indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari”.

Pertanto, per impedire che vengano pignorati detti beni non sarà sufficiente provare solo la regolare costituzione del fondo patrimoniale e la sua opponibilità nei confronti del creditore pignorante, ma occorrerà anche dimostrare che i medesimi debiti, provenienti dall’attività professionale o d’impresa, siano stati assunti per scopi che nulla hanno a che fare con i bisogni della famiglia.

Corte Suprema di Cassazione, sentenza n. 4011 del 19.02.2013

Si veda anche Illegittimità dell’iscrizione ipotecaria sui beni in Trust. Differenze con il fondo patrimoniale (CTR Lombardia, sentenza del 26.10.2011)

 

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