L’articolo 9 della legge 06.08.2013, n. 97 (Legge europea 2013) ha modificato sensibilmente la normativa di cui agli art. 4 e 5 del D. Lgs. n. 167/90 relativo agli obblighi di monitoraggio fiscale a carico del contribuente.
Attraverso il nuovo numero 4 dell’art. 4 del D. Lgs. n. 167/90 è stata data delega al direttore dell’Agenzia delle Entrate per chiarire gli obblighi di informazione dovuti dai contribuenti. In questa categoria vengono individuati gli obblighi di monitoraggio dovuti dai titolari effettivi di Trust – i soggetti beneficiari di almeno il 25% del patrimonio, così come già definito in base alla legge 231/2007 (normativa antiriciclaggio).
Tale obbligo si è esplicitato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 18.12.2013, che ha rimandato ai successivi chiarimenti della C.M n. 38/E del 23.12.2013; la circolare esplicita gli obblighi dichiarativi nel quadro RW per il titolare, nel caso in cui il beneficiario sia o meno titolare effettivo di Trust residenti o esteri.
Nel caso in cui un soggetto sia beneficiario di un Trust residente, dobbiamo distinguere nei casi in cui:
– Il beneficiario sia titolare effettivo del Trust residente: il beneficiario – titolare effettivo è tenuto ad indicare nel proprio quadro RW il valore delle attività estere, nonché la percentuale di patrimonio ad egli riconducibile; ovviamente quindi, nel caso in cui il beneficiario sia titolare effettivo dell’intero insieme di attività estere detenute dal Trust, quest’ultimo è esonerato dalla compilazione del quadro RW;
– Il beneficiario non sia titolare effettivo del Trust residente: in questo caso gli obblighi di monitoraggio delle attività estere ricadono sul Trust, e sarà quest’ultimo e solamente questo a dover inserire tali attività nel proprio quadro RW.
Nel caso in cui un soggetto sia beneficiario di un Trust estero, questi è tenuto ad un monitoraggio delle attività detenuti all’estero, nello specifico se:
– Il beneficiario è titolare effettivo del Trust estero: si evince dalla circolare che vi è l’obbligo per il beneficiario – titolare effettivo di inserire nel proprio quadro RW le attività detenute all’estero dal Trust nella loro totalità;
– Il beneficiario non è titolare effettivo del Trust estero: il beneficiario dovrà inserire nel proprio quadro RW il valore della quota di patrimonio del trust ad esso riferibile.
È bene sottolineare che nella circolare, l’Agenzia delle Entrate quando parla di titolare effettivo lo fa unicamente per rimarcare la titolarità dei beni ai fini della già citata legge 213/2007, e non ai fini della trasparenza fiscale.
Come abbiamo visto, nel caso in cui il beneficiario sia titolare effettivo di un Trust estero, ha l’obbligo di inserire il valore complessivo delle attività da questo detenute all’estero, dovendo pertanto richiedere al Trust informazioni riguardo al suo operato e sulla sua gestione. Tale fabbisogno informativo risulta di difficile soddisfazione, dovendo interagire con Trustee all’estero, il beneficiario contribuente potrebbe normalmente avere maggiori difficoltà a recuperare le informazioni necessarie per una corretta compilazione del quadro RW.
Si ricorda che in caso di mancata dichiarazione nel quadro RW, il contribuente si espone al sistema sanzionatorio evidenziato all’art. 5 della legge n. 167/90, comma 2, rischiando una sanzione che va dal 6 al 30 per cento degli importi non dichiarati.
Decreto Legislativo 21.11.2007