Nuove possibilità per la rivalutazione delle partecipazioni sociali. Convenienza del Trust rispetto alla successione delle quote rivalutate (Decreto per lo sviluppo d.l. 70/2011)

articolo a cura di:
Giovanni Perilli
Giovanni Perilli

pubblicazione:

Il c.d. Decreto per lo sviluppo d.l. 70/2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13.05.2011, affronta il tema della rivalutazione fiscale dei titoli, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati di proprietà di persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, riaprendo il termine (scaduto ormai il 31.10.2010) al 30.06.2012.

In particolare, l’art. 7 del Decreto sviluppo decreto permette a i summenzionati soggetti di rivalutare il costo o il valore d’acquisto delle partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto alla data del 01.07.2011, affrancando (anche solo parzialmente) le plusvalenze conseguite (ex art. 67 comma 1, lett. da a) a c-bis) TUIR), allorquando le partecipazioni vengano cedute a titolo oneroso, mediante il versamento, entro il 30.06. 2012, di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 4% per le partecipazioni qualificate (che rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 20%, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25%, ex art. 67, comma 1, lettera c) TUIR) e al 2% per le partecipazioni non qualificate (ex art. 67, comma 1, lettera c-bis) TUIR).

La rivalutazione è subordinata alla redazione di una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti all’Albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell’elenco dei revisori contabili, i quali dovranno asseverare la perizia entro il 30.06.2012, in concomitanza con la scadenza per il versamento dell’imposta sostitutiva o della prima rata della stessa.

Inoltre, diversamente da quanto previsto in passato, il decreto offre la possibilità di compensare l’imposta sostitutiva pagata in una  eventuale precedente rivalutazione. In questo modo, i soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori di acquisto di  partecipazione non negoziate nei mercati regolamentati ,qualora abbiano già  effettuato  una precedente rideterminazione del valore  delle stesse,  possono detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la  nuova  rivalutazione l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata.

Per effetto della rivalutazione, le plusvalenze derivanti dagli atti di cessione a titolo oneroso delle partecipazioni sono computate assumendo il valore rideterminato nella relazione di stima, il quale si sostituisce all’originario costo fiscale.

La circolare n. 10/E del 2006 ha chiarito, al riguardo, che il valore di perizia “non può essere ulteriormente incrementato degli oneri inerenti e, quindi, neanche dell’eventuale imposta di successione e donazione” (ad eccezione del costo sostenuto dal contribuente per la redazione della relazione di stima).

In relazione alle partecipazioni cadute in successione dal 03.10.2006, per effetto della reintroduzione dell’imposta di successione, non è più consentito all’erede di assumere quale costo fiscale della partecipazione il costo rivalutato dal de cuius, dovendo essere assunto il valore delle partecipazioni indicato nella dichiarazione di successione, eventualmente rettificato dall’Ufficio. Attualmente, quindi, in caso di successione il valore affrancato non rileva (infatti, il valore risultante dalla rivalutazione eseguita dal de cuius può essere utilizzato solo con riferimento alle partecipazioni pervenute per successione nel periodo in cui tale imposta era abolita, ossia in relazione alle successioni apertesi dal 25.10.2001 al 2.10.2006).

Diverso è per le partecipazioni pervenute per donazione (ovvero per un diverso atto atto di liberalità, ad esempio attraverso l’istituzione di un trust), ai sensi dell’art. 68, comma 6, del T.U.I.R., il costo fiscalmente riconosciuto è sempre quello rilevante in capo al donante. Pertanto, se quest’ultimo ha rideterminato il costo fiscale della partecipazione donata, il nuovo valore si trasferisce direttamente al donatario.

decreto sviluppo n. 70/2011

 

Potrebbero interessarti: