Nuova tassazione dei dividendi distribuiti al Trust – legge stabilità 2015

articolo a cura di:
Giovanni Perilli
Giovanni Perilli

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La Legge di Stabilità 2015 (legge n.190 del 23.12.2014) all’articolo 1, comma 655, prevede delle importanti modifiche dell’art.4, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 344/2003.

Si prevede: 1) la sostituzione delle parole “95%” con le parole “22,26% e 2) la soppressione delle parole “anche nell’esercizio di impresa”.

Tali modifiche implicano:
A) che in caso di distribuzione di dividendi ad enti non commerciali (art.73 comma 1 lettera c) del TUIR), tra cui i Trust, relativamente a partecipazioni possedute nell’ambito dell’attività istituzionale, l’esclusione della tassazione non sarà più del 95% (tassazione sul 5% del dividendo) ma solo del 22,26% (tassazione sul 77,74% del dividendo);

B) che in caso di distribuzione di dividendi ad enti non commerciali (art.73 comma 1 lettera c) del TUIR), tra cui i Trust, relativamente a partecipazioni possedute nell’ambito della sfera commerciale, l’esclusione della tassazione non sarà più del 95% (tassazione sul 5% del dividendo secondo la vecchia formulazione dell’art.4, comma q) del Dlgs. 344/2003) ma, ai sensi dell’art.59 del TUIR, solo del 50,28% (tassazione sul 49,72% del dividendo**).

**Stante il tenore letterale della norma, ad una prima analisi, non sembra condivisibile quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate nelle risposte rese durante la Videoconferenza del 22 gennaio 2015, ossia che la nuova disciplina dei dividendi percepiti dai trust enti non commerciali riguardano indistintamente gli utili derivanti dalle partecipazioni possedute nell’ambito dell’attività istituzionale e nell’ambito della sfera commerciale.

Ne deriva che:

1) in caso di Trust ente non commerciale fiscalmente opaco la tassazione dei dividendi in capo al Trust salirà dall’attuale 1,375% (27,5% di IRES sul 5% del dividendo) al 21,38% (27,5% di IRES sul 77,74% del dividendo) per partecipazioni possedute nell’ambito dell’attività istituzionale ed al 13,67% (27,5% di IRES sul 49,72% del dividendo**) per partecipazioni possedute nell’ambito della sfera commerciale;

2) in caso di Trust ente non commerciale fiscalmente trasparente la tassazione dei dividendi in capo ai beneficiari del Trust persone fisiche salirà dall’attuale 2,15% (ipotesi di aliquota IRPEF del 43% sul 5% del dividendo) al 33,43% (ipotesi di aliquota IRPEF del 43% sul 77,74% del dividendo) per partecipazioni possedute nell’ambito dell’attività istituzionale ed al 21,38% (ipotesi di aliquota IRPEF del 43% sul 49,72% del dividendo**) per partecipazioni possedute nell’ambito della sfera commerciale.

La nuova disciplina si applica agli utili messi in distribuzione dal 1° gennaio 2014 ma, il comma 656, prevede un credito d’imposta, per il solo 2014, che può essere utilizzato in compensazione a decorrere dal 1° gennaio 2016. Il credito di imposta sarà pari per il 2016 ad un massimo del 33%; dal 2017 sarà compensabile un ulteriore 33%, la restante parte sarà compensabile a partire dal 2018.

Resta invariata la tassazione dei dividendi distribuiti a Trust residenti enti commerciali (art.73 comma 1 lettera b) del TUIR) ai quali si continuerà ad applicare l’esclusione del 95% del dividendo distribuito con conseguente tassazione del solo 5% del dividendo.

Legge di stabilità 2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale

Legge 23.12.2014 n° 190 , G.U. 29.12.2014

“…..655. All’articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, le parole: «, anche nell’esercizio di impresa,» sono soppresse e le parole: «95 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22,26 per cento». In deroga alle disposizioni dell’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l’efficacia temporale delle norme tributarie, la disposizione del periodo precedente si applica agli utili messi in distribuzione dal 1o gennaio 2014.

656. E’ riconosciuto un credito d’imposta pari alla maggiore imposta sul reddito delle societa’ dovuta, nel solo periodo d’imposta in corso al 1o gennaio 2014, in applicazione della disposizione introdotta con il comma 655. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 1o gennaio 2014, non concorre ne’ alla formazione del reddito ne’ ai fini della determinazione del valore della produzione ai fini dell’imposta sul reddito delle attivita’ produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito puo’ essere utilizzato, esclusivamente in compensazione, senza alcun altro limite quantitativo, a decorrere dal 1o gennaio 2016, nella misura del 33,33 per cento del suo ammontare, dal 1o gennaio 2017, nella medesima misura e, dal 1o gennaio 2018, nella misura rimanente…..”

DECRETO LEGISLATIVO 12 dicembre 2003, n. 344, art.4, comma q)

NUOVA FORMULAZIONE a seguito della Legge di Stabilità 2015
art. 4 comma q) fino a quando, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 7 aprile 2003, n. 80, non verra’ attuata l’inclusione, tra i soggetti passivi dell’imposta sul reddito, degli enti non commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi, cosi’ come modificato dal presente decreto legislativo, gli utili percepiti, dagli enti stessi non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto esclusi, nella misura del 22,26 per cento del loro ammontare; sull’ammontare imponibile degli utili, in qualunque forma corrisposti nel primo periodo d’imposta che inizia a decorrere dal 1° gennaio 2004, le società e gli enti indicati nel comma 1 dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 12,50 per cento a titolo di acconto.

VECCHIA FORMULAZIONE
art. 4 comma q) fino a quando, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 7 aprile 2003, n. 80, non verra’ attuata l’inclusione, tra i soggetti passivi dell’imposta sul reddito, degli enti non commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi, cosi’ come modificato dal presente decreto legislativo, gli utili percepiti, anche nell’esercizio di impresa, dagli enti stessi non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto esclusi, nella misura del 95 per cento del loro ammontare; sull’ammontare imponibile degli utili, in qualunque forma corrisposti nel primo periodo d’imposta che inizia a decorrere dal 1° gennaio 2004, le societa’ e gli enti indicati nel comma 1 dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 12,50 per cento a titolo di acconto.

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