Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione dichiarano la giurisdizione italiana nell’ottica di una lesione dei diritti di legittima (Ord. n.14041 del 20.06.2014)

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Giovanni Perilli
Giovanni Perilli

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Per diverso tempo in molti hanno visto nel trust una via di fuga, un modo per aggirare la legge italiana e violare facilmente i diritti dei legittimari. Infatti, era luogo comune pensare di poter istituire un trust all’estero il cui atto istitutivo facesse espresso riferimento ad un foro straniero, ottenendo conseguentemente l’applicazione della legge del foro estero prescelto così da evitare l’applicazione delle norme del diritto ereditario italiano. Alcuni cittadini italiani, ad esempio, sceglievano spesso di istituire atti di trust ove si prevedeva chiaramente che tutte le eventuali controversie sarebbero state sottoposte al vaglio del giudice straniero cosicché, applicandosi la legge del foro straniero privo dell’istituto della legittima, si riusciva ad eludere facilmente il diritto del foro italiano, danneggiando impunemente i legittimari.

Dal 20.06.2014, con l’ordinanza n. 14041/2014, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono finalmente espresse nel merito della questione dettando una disciplina chiara e univoca a tutela dei legittimari: qualora sia stato istituito un trust all’estero a danno dell’erede legittimario italiano, quest’ultimo ha il diritto di agire in Italia nonostante l’atto istitutivo di trust si esprima in favore della giurisdizione inglese.

Di conseguenza, potendo i legittimari agire in Italia, diventa del tutto irrilevante che il trust sia stato istituito all’estero, abbia un trustee straniero e sia regolato da una legge straniera: la giurisdizione spetta in ogni caso al giudice italiano.

Corte Cassazione – Ordinanza n. 14041 del 20.06.2014

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