L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 38/E del 1 agosto 2011, ha fornito i primi chiarimenti sull’iscrivibilità del Trust nell’anagrafe delle Onlus e sulle tipologie di Trust che possono assumere detta qualifica.
Sul tema già in precedenza era intervenuta l’Agenzia per il Terzo settore, con l’Atto di Indirizzo in relazione alla configurabilità di un Trust Onlus, nel quale ha valutato positivamente la possibilità che anche i Trust acquisiscano la qualifica di Onlus, permettendo di realizzare finalità sociali e tutelare soggetti deboli, usufruendo dei vantaggi attribuiti alle Onlus, in particolare tributari. L’art. 10 del D.Lgs 460/97, che detta la disciplina delle Onlus, nell’elencare i soggetti che possono assumere detta qualifica, comprende anche “gli altri enti di carattere privato” quale categoria generale e residuale. L’Agenzia per il terzo settore ha ritenuto che in quest’ultima categoria possa ricomprendersi il Trust, allorquando l’atto che lo istituisce sia redatto nella forma dell’atto pubblico, come avviene ormai per prassi consolidata, e solo in presenza dei requisiti indicati nel citato articolo 10.
L’Agenzia delle Entrate, posto che l’iscrizione all’Anagrafe delle Onlus comporta l’acquisizione di un’autonoma e distinta qualifica avente rilevanza fiscale (che si traduce nella fruibilità di un regime tributario di favore), sulla scia di quanto stabilito dall’Agenzia per il terzo settore, ha anch’essa precisato che ai fini dell’acquisizione della qualifica di Onlus, possono essere ricondotte tra gli altri “enti di carattere privato” tutte le organizzazioni che abbiano soggettività passiva ai fini tributari e si conformino alle condizioni richieste del citato art. 10 del D.Lgs n. 460 del 1997.
Pertanto, la qualifica di Onlus presuppone che il Trust costituisca un autonomo soggetto passivo d’imposta. A tal proposito, non solo il Trust è incluso nei soggetti passivi IRES (art. 73 Tuir), ma la stessa Agenzia delle Entrate è intervenuta più volte per fornire le indicazioni sulla disciplina fiscale applicabile ai Trust ai fini delle imposte dirette ed indirette, stabilendo altresì quali sono gli elementi essenziali che il Trust deve garantire affinché possa essere riconosciuto nell’ordinamento italiano, in forza della Convenzione de L’Aja del 1 luglio 1985 sulla legge applicabile ai Trust e sul loro riconoscimento, ossia: i) che i beni vincolati costituiscano una massa distinta e separata rispetto ai patrimoni dei soggetti coinvolti e che gli stessi siano intestati al Trustee; ii) che il Trustee amministri detti beni in funzione delle indicazioni del disponente nell’atto istitutivo e che fornisca un rendiconto della sua gestione. In presenza di detti elementi può ravvisarsi un autonomo soggetto passivo ai fini IRES, mentre, nell’ipotesi in cui il Trust costituisca una struttura fittiziamente interposta, non essendo in presenza di un autonomo soggetto d’imposta, un Trust siffatto non potrà acquisire la qualifica di Onlus.
L’autonoma soggettività passiva dei Trust comporta la riconducibilità dei Trust tra “gli altri enti di carattere privato” di cui all’art. 10 del D.Lgs n. 460 del 1997, ma ciò non è sufficiente per l’acquisizione della qualifica di Onlus, atteso che l’iscrivibilità nell’anagrafe delle Onlus è subordinata altresì alla verifica della compatibilità delle diverse tipologie di Trust con il regime tributario di favore previsto per le Onlus.
In particolare, l’art. 73 del Tuir distingue tra i Trust con beneficiari individuati (Trust trasparenti) e Trust senza beneficiari individuati (Trust opachi). Nei Trust trasparenti, i beneficiari, essendo espressamente individuati ed avendo il diritto di pretendere l’assegnazione dei redditi prodotti dal Trust, esprimono, rispetto a detti redditi, autonoma capacità contributiva. Nei Trust opachi, non essendovi beneficiari di reddito individuati, i redditi prodotti dal Trust sono imputati direttamente in capo al Trust stesso.
In merito alle modalità di tassazione dei Trust trasparenti, in detta tipologia il reddito è imputato per trasparenza ai singoli beneficiari di reddito individuati, in quanto gli stessi sono qualificabili come possessori del predetto reddito. In conseguenza, il reddito prodotto dal Trust trasparente viene tassato in capo ai beneficiari (non in capo al Trust), quale reddito di capitale secondo le aliquote IRPEF di ciascuno. Con riguardo ai Trust opachi, il reddito prodotto dal Trust è imputato direttamente ed interamente al Trust stesso ed assoggettato a tassazione in capo a quest’ultimo.
Alla luce di queste considerazioni, i Trust opachi, possono assumere la qualifica di Onlus perché il reddito prodotto è tassato direttamente in capo al Trust, così come avviene con il regime di favore specificamente previsto per le Onlus, con la seguente precisazione: solo i Trust che, tanto al momento del riconoscimento, quanto nel corso della sua intera durata, siano totalmente privi di beneficiari individuati di reddito possono essere qualificati Onlus e mantenere detta qualifica.
Non sono, invece, qualificabili come Onlus i Trust c.d. “trasparenti”, ossia quelli che individuano beneficiari di reddito, giacchè, in un’ipotesi siffatta, sarebbero proprio i beneficiari di reddito a godere delle agevolazioni fiscali previste per le Onlus, non già la Onlus stessa. Infatti, esiste un’incompatibilità tra il sistema di tassazione proprio dei Trust “trasparenti” – nel quale gli effettivi possessori del reddito prodotto sono i beneficiari, in capo ai quali avviene la tassazione dei predetti redditi ad essi imputati per trasparenza – e le modalità di tassazione delle Onlus, che presuppongono l’imputazione direttamente ed esclusivamente in capo all’organizzazione dei redditi determinati secondo il regime di favore proprio delle Onlus.
Circolare n. 38/E del 1 agosto 2011