Il Consiglio Nazionale del Notariato, affrontando il tema dei profili fiscali relativi al passaggio generazionale dell’impresa, ha analizzato, tra l’altro, le implicazioni fiscali di una siffatta operazione posta in essere mediante l’istituzione di un trust (Studio Tributario CNN n. 36-2011/T).
Il CNN considera il trust un valido strumento giuridico per pianificare il passaggio generazionale d’impresa, per la sua flessibilità e per la possibilità che offre agli operatori di scegliere le possibili configurazioni negoziali in base alle specifiche esigenze.
Rispetto al passato ha un regime tributario più definito, e quindi più certo, soprattutto nel settore delle imposte sui redditi, in cui il legislatore è intervenuto qualificando espressamente i trust quali soggetti passivi IRES (art. 73, Tuir – Legge Finanziaria per il 2006). Pertanto, i redditi prodotti dai beni segregati o dall’attività del trustee saranno tassati direttamente in capo al trust, con l’applicazione dell’aliquota IRES e con le modalità di determinazione diversi a seconda che si tratti di trust commerciale o non commerciale, residente o non residente.
Al tempo stesso, però, l’art. 73, comma 2, Tuir, prevede che in taluni casi i redditi conseguiti dal trust siano imputati direttamente ai beneficiari e l’art. 44, comma 1, Tuir qualifica tali redditi come “redditi di capitale”.
Il CNN ripercorre la visione dell’Agenzia delle Entrate (Circ. AE n. 48/E del 6/8/2007), secondo cui la soggettività passiva del trust può essere “sostituita” dalla imputazione diretta del reddito ai beneficiari in quelle ipotesi in cui questi ultimi, oltre ad essere individuati, siano anche titolari di un diritto certo alla percezione del reddito. Il possesso del reddito che giustifica l’imputazione ai beneficiari è da intendersi quale “capacità contributiva attuale”, essendo necessario che il beneficiario “risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza”.
Ai fini dell’imposizione indiretta, invece, il trust è stato considerato dall’Amministrazione finanziaria (circolari AE n.48/E/2007 e n. 3/E/2008) quale “rapporto giuridico complesso con un’unica causa fiduciaria”; l’atto di costituzione del trust, che realizza il trasferimento della proprietà dei beni segregati, integrerebbe quindi la fattispecie impositiva del tributo sulle successioni e donazioni.
L’Agenzia, nelle medesime Circolari, ha, inoltre, chiarito che qualora l’atto istitutivo di trust non sia anche atto di dotazione patrimoniale, avvenendo la segregazione dei beni in un momento successivo, lo stesso, se redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, è tassato con imposta fissa di registro, ai sensi dell’art. 11, Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 1986/131, in quanto atto privo di contenuto patrimoniale.
Dalla ricostruzione operata dalla prassi amministrativa deriva:
– l’immediata tassazione del trust, all’atto della segregazione dei beni, valorizzando il rapporto tra disponente e beneficiario finale;
– l’irrilevanza fiscale di ogni successiva attribuzione ai beneficiari, avente ad oggetto gli stessi beni segregati oppure eventuali “incrementi” del patrimonio del trust.
Il CNN (Studio Tributario CNN n. 58-2010/T) si è radicato, però, su una visione diametralmente opposta rispetto alla soluzione seguita dall’Agenzia dell’Entrate che, seppur apprezzabile in termini di facilità operativa, risulta non priva di elementi di criticità, come già in più sedi evidenziati anche dalla giurisprudenza di merito. La stessa, in varie occasioni, ha evidenziato che i beneficiari del trust sono titolari di una mera aspettativa giuridica. Pertanto la tassazione deve avvenire considerando il diritto del soggetto come sottoposto a condizione sospensiva, mancando del tutto l’arricchimento tassabile; con applicazione della imposta fissa di registro, ai sensi dell’art. 58, comma 2, D.lgs. n. 346/1990 ed integrazione del presupposto impositivo solo nel momento in cui il trust realizzerà il programma predisposto dal disponente. Ha altresì affermato che la tassazione proporzionale del trust vada applicata solo nel momento in cui effettivamente si realizza il trasferimento definitivo del patrimonio, a conclusione e scioglimento del trust, dato che, fino a quel momento l’attribuzione comporta semplicemente una separazione di patrimonio, con una consolidazione finale ed effettiva dell’esito traslativo in quel preciso momento.
Molto importante risulta, secondo il CNN, l’affermazione, da parte dell’Amministrazione finanziaria, della possibilità di applicare l’esenzione prevista dall’art. 3, comma 4-ter, D.lgs. n. 346/1990, all’ipotesi di azienda segregata in trust non discrezionale e irrevocabile per almeno cinque anni, con beneficiari finali coniuge e/o discendenti del disponente.
In tema di esenzione per i trasferimenti di aziende e partecipazioni sociali Agenzia delle Entrate, risoluzione N. 110/E del 23 aprile 2009 (Istanza di interpello – ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Disciplina fiscale del trust ai fini delle imposte indirette – Agevolazioni fiscali ex articolo 3, comma 4-ter, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346).
In particolare, per quanto attiene al trasferimento d’azienda nell’ambito del nucleo familiare, l’articolo 3, comma 4-ter, del Testo Unico concernente l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con D.Lgs 31 ottobre 1990, n. 346, prevede l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per: “i trasferimenti di aziende effettuati a favore dei discendenti e del coniuge. In caso di quote sociali e azioni (…) il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso …”.
L’esenzione in esame, quindi, è riconosciuta in presenza delle seguenti condizioni:
– i destinatari del trasferimento devono essere il coniuge o i discendenti;
– i destinatari del trasferimento d’azienda, o della partecipazione in società, devono proseguire l’esercizio dell’attività d’impresa o mantenere il controllo societario (nel caso di società di capitali) per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento;
– l’impegno alla prosecuzione dell’attività di impresa (o al mantenimento del controllo), infine, deve essere espressamente reso dagli aventi causa, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione.
La mancanza di uno dei predetti requisiti comporta l’applicazione dell’imposta nella misura ordinaria, nonché della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora.
La finalità dell’articolo 3, comma 4-ter del TUS è, quindi, di favorire, attraverso la leva fiscale, il passaggio generazionale delle aziende di famiglia.
In tale prospettiva, anche nel caso di trasferimento dell’azienda in trust la costituzione del vincolo di destinazione, qualora sia strumentale alla finalità liberale del passaggio generazionale ai discendenti o al coniuge del disponente, potrà godere dell’esenzione in esame purchè siano soddisfatte le condizioni prescritte dal predetto art. 3, co. 4-ter (circolare AE n. 48 del 6 agosto 2007).
Le condizioni previste dalla norma esentativa possono ritenersi soddisfatte qualora:
– il trust abbia una durata non inferiore a cinque anni a decorrere dalla stipula dell’atto che comporta la segregazione in trust della partecipazione di controllo o dell’azienda;
– i beneficiari finali siano necessariamente discendenti e/o coniuge del disponente;
– il trust non sia discrezionale o revocabile, vale a dire, ad esempio, che non possono essere modificati dal disponente o dal trustee i beneficiari finali dell’azienda o delle partecipazioni trasferite in trust;
– il trustee deve proseguire l’esercizio dell’attività d’impresa o detenere il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento (individuabile nell’atto segregativo dell’azienda e/o delle quote) e, a tal fine, deve rendere, contestualmente al trasferimento, apposita dichiarazione circa la sua volontà di proseguire l’attività di impresa (o detenere il controllo).
Studio Tributario CNN n. 36-2011-T
Agenzia delle Entrate – risoluzione N. 110-E del 23 aprile 2009