La CONSOB, Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, in data 21 giugno 2013, ha pubblicato il documento di consultazione avente ad oggetto una Comunicazione di carattere generale in materia di obblighi di trasparenza delle partecipazioni rilevanti riconducibili ai trust, per aumentare il grado di trasparenza sugli assetti proprietari delle società emittenti.
La necessità di garantire al mercato un’adeguata informazione, che vada al di la della formale rappresentazione degli assetti proprietari quali risultanti a seguito della mera comunicazione della partecipazione rilevante ai sensi dell’art. 120 del Tuf, ha indotto la Consob ad effettuare approfondimenti sul fenomeno e a considerare l’eterogeneità delle caratteristiche che lo stesso può assumere nei diversi ordinamenti giuridici che lo prevedono, al fine di individuare gli elementi conoscitivi necessari per una corretta rappresentazione degli assetti proprietari degli emittenti quotati.
La Consob ha, pertanto, messo in consultazione la bozza di una comunicazione di carattere generale con l’intento di fissare una serie di nuovi obblighi informativi aggiuntivi per i trust che detengono una partecipazione rilevante o che partecipano a un patto parasociale di società quotate italiane ai sensi dall’articolo 122 del D.lgs 58/98 (Testo unico della Finanza).
In particolare, L’Autorità di via Martini, dopo aver analizzato l’istituto del trust ed i suoi effetti principali, in particolare la segregazione patrimoniale ed il vincolo di destinazione impresso sui beni, si è concentrata sulla problematica relativa alla trasparenza degli assetti proprietari ed agli obblighi informativi connessi.
Già con riferimento alla figura del trust che detiene partecipazioni rilevanti, la Consob aveva preso posizione con la Comunicazione n. DAL/RM/96004904 del 27 maggio 1996, stabilendo che, in riferimento agli obblighi di partecipazioni rilevanti, “essendo il trustee certamente titolare diretto della partecipazione azionaria munita di diritti di voto, egli diviene «il soggetto cui tali beni e tali diritti fanno capo» (…)”. La predetta Comunicazione, però, secondo il giudizio della Consob stessa, non riesce sempre ad attenuare l’opacità che in taluni casi può caratterizzare il fenomeno giuridico del trust. Secondo la Commissione, infatti, “l’allocazione dell’obbligo di comunicazione in capo al trustee, per quanto corretta – essendo lo stesso in diretto rapporto con i beni conferiti al trust e il titolare dell’esercizio del diritto di voto relativo alla partecipazione rilevante – deve necessariamente essere accompagnata da ulteriori informazioni in grado di permettere al mercato di apprezzare il reale funzionamento del trust ovvero l’effettivo ruolo svolto dai “protagonisti” del medesimo (trustee, settlor, protector e beneficiario)”.
A tal riguardo, pertanto, al fine di ottemperare alla necessità di garantire al mercato un’adeguata informazione ed evitare fenomeni elusivi, secondo la Commissione, oltre alla comunicazione della partecipazione rilevante ai sensi dell’art. 120 del Tuf, dovrebbero essere trasmesse all’Authority ulteriori informazioni al fine di permettere al mercato di apprezzare il reale funzionamento del trust ovvero l’effettivo ruolo svolto dai protagonisti del medesimo.
In particolare, dovrebbero comunicarsi:
“ A) l’identità dei beneficiari, del settlor, del protector (laddove presente) o del legale rappresentante; B) gli eventuali poteri di intervento nella gestione della partecipazione assegnati dall’atto costitutivo a soggetti diversi dal trustee; C) la natura del trust; D) le eventuali sovrapposizioni tra i soggetti (persone fisiche e giuridiche) coinvolti nel trust in qualità di beneficiario, settlor, trustee o protector e i soggetti (persone fisiche e giuridiche) che fanno parte della catena partecipativa che fa capo al trust, ovvero del gruppo in cui il medesimo è inserito, nonché coloro che rivestono funzioni apicali, di qualsiasi tipo, in tali contesti”.
Al termine della consultazione, la Consob provvederà a pubblicare nel proprio sito internet, secondo quanto previsto dall’articolo 114, comma 5, del Tuf, gli elementi informativi necessari per una corretta trasparenza degli assetti proprietari, al fine di tutelare gli investitori e garantire il regolare funzionamento del mercato.
Documento di consultazione CONSOB