È stato approvato in data 25.05.2011 dall’Agenzia per il terzo settore l’Atto di Indirizzo in relazione alla configurabilità di un Trust Onlus con il quale vengono forniti dei chiarimenti circa le condizioni necessarie per istituire un trust con la veste di Onlus.
Il ricorso allo strumento del trust ben si presta alla realizzazione di finalità sociali e di tutela di soggetti deboli e tale documento rappresenta una svolta importante prevedendo la possibilità di iscriverlo tra le Onlus, ipotesi che darebbe l’opportunità di usufruire dei relativi vantaggi tributari.
Il documento enuncia le condizioni da rispettare affinchè un trust possa acquisire la qualifica di Onlus ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 460/97. Detto articolo, nell’elencare i soggetti che possono essere Onlus, dopo aver richiamato le figure giuridiche disciplinate dal Codice Civile (associazioni, fondazioni e comitati), comprende “gli altri enti di carattere privato” quale categoria generale e residuale. L’Agenzia ritiene che in quest’ultima categoria possa ricomprendersi il trust allorquando l’atto che lo istituisce sia redatto nella forma dell’atto pubblico, come avviene ormai per prassi consolidata.
Inoltre, occorre che la destinazione del patrimonio sia irrevocabile (ciò al fine di garantire l’effettivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale), che il disponente non sia annoverato tra i beneficiari e che nel contratto siano previste tutte le condizioni richieste dal citato D.Lgs 460/97.
In particolare, il requisito che deve contraddistinguere la Onlus in via principale è il perseguimento di finalità di solidarietà sociale. Così, è giudicato ammissibile il trust «opaco», che destina i proventi non a soggetti individuati, ma a categorie di soggetti, quali ad esempio disabili, emarginati, anziani.
Proseguendo nell’analisi dei requisiti per acquisire la qualifica di Onlus, l’Agenzia chiarisce che la denominazione del trust dovrà contenere l’acronimo “Onlus” e che, in merito al divieto di distribuire gli utili, lo stesso sarà contenuto in una clausola diretta al trustee come l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per lo svolgimento dell’attività istituzionale e/o connesse. Inoltre, dovrà essere espressamente previsto che in caso di perdita della qualifica di Onlus, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altre Onlus o ai fini di pubblica utilità, previo parere dell’Agenzia per il terzo settore.
In conclusione, l’Agenzia, rilevata la generale compatibilità dell’istituto del trust con il perseguimento di finalità di solidarietà sociale (art. 10, comma 1, lett. b) del D.Lgs 460/97), osserva che la configurabilità di un trust quale Onlus deve essere rinviata all’analisi delle singole fattispecie concrete per l’effettivo accertamento della sussistenza di tale requisito: il trust che rispetta i requisiti prescritti dall’art. 10 del D.Lgs 460/97 potrà legittimamente assumere la qualifica di Onlus, anche se la pronuncia dell’Agenzia per il Terzo settore, non chiude, però, il dibattito in considerazione della natura interpretativa dell’intervento.
Atto di Indirizzo – Trust Onlus – 25.05.2011