Invalido il pignoramento dei beni eseguito nei confronti di un trust

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Giovanni Perilli
Giovanni Perilli

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Il pignoramento dei beni deve essere effettuato nei confronti del trustee, unico soggetto legittimato nei rapporti con i terzi, visto che il trust è un insieme di beni e rapporti senza personalità giuridica (Cassazione n. 2043, 30.11.16)

La Cassazione con la sentenza n. 2043 del 30.11.2016, con riferimento al ricorso proposto da una banca creditrice avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, sentenza relativa al processo esecutivo avente ad oggetto beni immobili conferiti in un trust, ha dichiarato il ricorso infondato ed ha disposto la chiusura anticipata della procedura esecutiva visto che il trust non è un ente dotato di personalità giuridica, ne di soggettività.

La Corte rileva, in primo luogo, che rientra nei poteri officiosi del giudice dell’esecuzione il riscontro delle imprescindibili condizioni dell’azione esecutiva e sui presupposti processuali. Tra questi, rientra anche la tematica relativa all’esistenza giuridica del soggetto esecutato.

In questo senso ricorda i principi fondamentali del trust, così come specificati all’art. 2 della Convenzione dell’Aja: “con il trust alcuni beni vengono posti sotto il controllo di un fiduciario, il trustee, nell’interesse di uno o più beneficiari e per un fine determinato” … va escluso che possa ritenersi in alcun modo il trust titolare di diritti e tanto meno destinatario di un pignoramento che abbia ad oggetto i medesimi.

Uniformandosi alle precedenti pronunce della Cassazione (Cass. 22.12.2015, n. 25800, Cass. 18.12.2015 n. 25487, Cass. 20.02.2015 n.3456, Cass. 09.5.2015 n. 10105) la Corte ribadisce che il vincolo di destinazione mantiene i beni in trust distinti dal patrimonio del Trustee, cui è demandato di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee; benché il trust non abbia personalità giuridica, dunque , il trustee è l’unico soggetto legittimato nei rapporti con i terzi, in quanto dispone in esclusiva del patrimonio vincolato alla predeterminata destinazione.

“Poichè legittimamente il giudice dell’esecuzione verifica anche di ufficio l’esistenza del soggetto nei cui confronti è intentata la procedura esecutiva, va disposta la chiusura anticipata di una procedura seguita al pignoramento di beni immobili eseguito nei confronti di un trust in persona del trustee, anzichè nei confronti di quest’ultimo, visto che il trust non è un ente dotato di personalità giuridica, nè di soggettività, per quanto limitata od ai soli fini della trascrizione, ma un mero insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee, che rimane l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto; e neppure ostando a tale conclusione la nota di trascrizione del negozio di dotazione del trust, che non fonderebbe una valida continuità di trascrizioni con un soggetto inesistente”.

Sentenza Cassazione n. 2043 del 30.11.2016

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