Sull’atto istitutivo di un Trust di Garanzia con trasferimento di beni immobili si devono applicare le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa – CTP Treviso n. 124/03/17 annulla avviso liquidazione imposte dell’Agenzia delle Entrate – Trustee CFC Trustee difensore avv. Simone Forte
La Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, con la sentenza n. 124/03/17 del 10.01.2017, con riferimento all’avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate per le imposte di successione/donazione ipotecarie e catastali inerenti l’istituzione di un Trust di garanzia con trasferimento di beni immobili, ha accolto il ricorso proposto dalla CFC Trustee Spa in qualità di Trustee annullando l’avviso di liquidazione, le imposte di successione/donazione ed ipotecarie e catastali sono dovute in misura fissa.
La Commissione ha accolto il ricorso della MPO Trustee, ritenendo corretta l’imposizione in misura fissa, per le seguenti motivazioni:
- la costituzione di un trust deve essere tassata con imposta fissa di registro, l’imposizione proporzionale viene rinviata al momento dell’effettivo arricchimento del beneficiario, non solo nelle ipotesi in cui i beneficiari siano determinati o abbiano solo una generica aspettativa;
- la segregazione dei beni in trust non sarebbe in grado di comportare un effetto traslativo pieno e perfetto, che resta invece condizionato all’obiettivo finale;
- fino al raggiungimento dell’obiettivo finale, rimane in essere un fenomeno di separazione patrimoniale al più vario scopo e titolo, che per certo toglie provvisoriamente la disponibilità gestionale al disponente, ma non altera definitivamente consistenze e capacità degli interessati.
CTP Treviso sentenza n. 124 del 10.01.2017