La Commissione Tributaria Provinciale di Milano dichiara illegittimi gli avvisi di liquidazione dell’Agenzia delle Entrate inerenti le imposte di donazione, ipotecarie e catastali in quanto la pretesa impositiva è illegittima sul piano soggettivo – sentenze n. 484, 3275 e 5343/16
La Commissione Tributaria Provinciale di Milano con varie sentenze pronunciate nell’ultimo anno continua a smentire la posizione dell’Agenzia delle Entrate, dichiarando illegittimi gli avvisi di liquidazione inerenti le imposte di donazione, ipotecarie e catastali per l’istituzione di trust con trasferimento di beni immobili in quanto il trust non è un soggetto in capo al quale si realizza il presupposto impositivo.
La Commissione accoglie i ricorsi dei ricorrenti e dichiara illegittimi gli avvisi di liquidazione dell’Agenzia delle Entrate evidenziando la carenza di soggettività passiva all’imposta del trust:
- il trust non è un soggetto giuridico ma un rapporto giuridico con il quale un soggetto pone sotto il controllo di un trustee uno o più beni di cui il trustee ne diventa titolare, li gestisce e li amministra nell’interesse di uno o più beneficiari o per uno scopo prestabilito
- il trust in sé e per sé non può mai essere considerato il soggetto passivo delle imposte pretese;
- il presupposto d’imposta si realizza in capo al beneficiario e al trustee, mentre il trust rappresenta solo l’oggetto del vincolo di destinazione
- la pretesa impositiva appare illegittima sul piano soggettivo, essendo diretta nei confronti di un soggetto in capo al quale non si realizza il presupposto impositivo;
- il trust non è soggetto giuridico ma l’oggetto del negozio giuridico che lo costituisce – se il trust fosse soggetto passivo di imposta, esisterebbe anche una insormontabile difficoltà nella determinazione dell’imposta dovuta che non potrebbe tener conto né della franchigia, né delle riduzioni e delle aliquote applicabili in ragione dei rapporti di parentela e della qualità dei beneficiari ove questi fossero ritenuti estranei all’imposizione;
- il soggetto intimato con l’avviso di liquidazione impugnato essendo lo stesso trust, seppur rappresentato dal trustee, la pretesa dell’Ufficio è da ritenersi almeno soggettivamente illegittima poiché diretta nei confronti di un soggetto che non è parte direttamente obbligata sul piano della tassazione dei beni che lo costituiscono.
fonte: www.il-trust-in-italia.it
a cura del dott. Manuel Cerrito
CTP Milano sentenza 5343 del 17.06.16
CTP Milano sentenza 3275 del 12.04.2016
CTP Milano sentenza 484 del 19.01.2016
sentenze simili per approfondimenti:
http://www.mpotrustee.it/2016/05/25/trust-familiare-e-imposte-indirette-in-misura-fissa-ctp-milano-sentenza-n-44961616-del-22-02-2016/#.WMp3vmUhTJw