Illegittimità dell’iscrizione ipotecaria sui beni in trust. Differenze con il fondo patrimoniale (CTR Lombardia, sentenza del 26.10.2011)

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Giovanni Perilli
Giovanni Perilli

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Con la sentenza n. 140/8/2011, pronunciata il 12 ottobre 2011, la Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia, in sede di appello, confermando quanto già stabilito dai giudici di primo grado, ha dichiarato illegittima l’iscrizione ipotecaria su beni precedentemente devoluti in trust. Nella fattispecie concreta oggetto del giudizio della Commissione, il concessionario per la riscossione, assimilando l’istituto del trust al fondo patrimoniale, sulla scorta di una precedente pronuncia del Tribunale di Paola in tema di fondo patrimoniale, sosteneva come la devoluzione del bene al fondo di per sè nn impediva l’iscrizione ipotecaria esattoriale e ciò anche nei confronti dei beni devoluti in un trust, non prestando quest’ultimo differenziazioni rilevanti con il fondo patrimoniale in dette circostanze.

La commissione, negando tale tesi, ha sposato quella proposta dal contribuente, evidenziando che elemento caratterizzante l’istituto del trust è il venire meno della figura del proprietario dato atto che, con la sua istituzione, i beni in esso confluiti danno vita ad una massa distinta e separata, uscendo dal patrimonio del proprietario originario. Secondo la difesa del contribuente, fatta propria dalla Commissione, sussistono profonde differenze tra il fondo patrimoniale ed il trust, prima fra tutte la circostanza che mentre lo  scioglimento del fondo patrimoniale determina il ritorno della titolarità dei beni in capo ai legittimi proprietari, con lo scioglimento del trust, invece, si ha il trasferimento dei beni al beneficiario finale, soggetto terzo, che non risulta essere debitore fiscale di alcunché e, pertanto, nessuna azione esecutiva può essere intrapresa contro di lui.

Per tali ragioni la Commissione conclude con il dichiarare illegittima l’iscrizione ipotecaria perchè diretta a colpire un soggetto terzo, del tutto estraneo al debito fiscale.

Fonte: www.il-trust-in-italia.com

CommTribRegLombardia26.10.11

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