Il Trust nella procedura di Amministrazione di Sostegno (Tribunale Bologna Sezione Tutele, decreto depositato il 12.06.2013)

articolo a cura di:
Giovanni Perilli
Giovanni Perilli

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Il Giudice Tutelare di Bologna, Sezione I Civile – Ufficio Tutele, con decreto depositato il 12 giugno 2013, ha autorizzato l’Amministratore di sostegno ad istituire un trust, fortemente voluto dal Beneficiario della procedura, nel quale far confluire i beni di quest’ultimo per tutelarli e destinarli a soddisfare le sue esigenze, le sue aspirazioni e le sue legittime istanze per tutta la durata della sua vita.

Con l’istituzione del trust, proposto dall’Amministratore di sostegno e desiderato dal beneficiario della procedura, i beni in esso trasferiti saranno destinati esclusivamente alle finalità indicate nell’atto istitutivo (preventivamente depositato e valutato positivamente dal Giudice Tutelare) corrispondenti alle legittime istanze del beneficiario e così nel pieno rispetto di quanto disposto dall’articolo 410 c.c. che, nel dettare i doveri dell’amministratore di sostegno, stabilisce che nello svolgimento dei suoi compiti egli deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.

Inoltre, rileva il Giudice Tutelare che l’atto istitutivo del trust in oggetto distribuisce in modo equilibrato e preciso i poteri tra il trustee (un professionista) e il guardiano, assicurando anche un’adeguata copertura assicurativa al guardiano (l’amministratore di sostegno stesso) e contribuendo ancor di più a garantire una protezione adeguata al patrimonio del beneficiario.

Lo strumento del trust, quindi, è considerato un mezzo efficiente e sicuro da affiancare all’Amministratore di sostegno nell’esercizio dei suoi compiti, in grado di tener conto dei bisogni e delle istanze del beneficiario della procedura, espresse nell’atto istitutivo di trust ed approvate dal Giudice Tutelare.

Il Trust valorizza e realizza quello che è lo scopo che ha ispirato l’istituto dell’Amministrazione di sostegno, ossia quello di proteggere persone che si trovino in stati di oggettiva debolezza nella valutazione dei propri interessi (non riconducibili alle tradizionali forme di incapacità) tenendo però sempre in considerazione i loro interessi e le loro aspirazioni.

decreto GT Bologna 12.06.2013

fonte: www.il-trust-in-italia.it)

 

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