Il Comitato per gli Affari Fiscali dell’OCSE, lo scorso 29 aprile, ha pubblicato un documento (Discussion draft clarification of the meaning of “beneficial owner” in the OECD Model Tax Convention) contenente alcune modifiche al Commentario al modello di convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, con riferimento al significato di “beneficiario effettivo”, con l’intenzione fornire i chiarimenti necessari per ridurre il contenzioso su dividenti, interessi e royalties (artt. 10, 11 e 12 del Commentario). Lo stesso Comitato ha poi dato avvio alla fase di consultazione, invitando gli interessati a presentare eventuali osservazioni entro il 15 luglio 2011.
L’obiettivo che si propone l’OCSE è quello di fornire una definizione di “beneficiario effettivo” quanto più compiuta ed esauriente, al fine di evitare che, da interpretazioni discordanti delle disposizioni di cui agli artt. 10, 11 e 12 del Commentario, possano derivare rischi di doppia imposizione.
Le proposte di modifica chiariscono il concetto di “beneficiario effettivo”, prevedendo che lo stesso vada interpretato caso per caso, indipendentemente dal significato tecnico che possa avere nell’ambito della legislazione domestica. Ciò non significa che l’interpretazione offerta dalla normativa nazionale non abbia rilevanza, ma la stessa è applicabile nei limiti in cui sia conforme alle linee guida fornite dal Commentario. Tale modifica, oltre a cercare di limitare possibili dubbi interpretativi, sottolinea e garantisce il diverso significato del termine “beneficiario effettivo” da quello utilizzato nella regolamentazione dei trust (cfr paragrafo 12.1).
Pertanto, dalle proposte di modifiche avanzate emerge che per “beneficiario effettivo” si intende il soggetto che percepisce il dividendo, ovvero l’interesse o il canone, laddove abbia il potere di usarne e disporne in maniera piena e assoluta, senza l’obbligo di distribuirli ad altri. Per valutare la sussistenza o meno di tale obbligo, si tiene conto dei contratti stipulati fra le parti (o altri documenti formali), nonché delle circostanze che caratterizzano le movimentazioni dei redditi.
Sulla base delle modifiche in commento, qualora il trustee di un trust discrezionale non distribuisca interessi, dividendi o royalties, potrebbe essere considerato il “beneficiario effettivo” di questi ai sensi della Convenzione.
Difatti, nella nota n. 1 al paragrafo 12.1. del documento, in tema di dividendi, si legge : ”For example, where the trustees of a discretionary trust do not distribute dividends earned during a given period, these trustees, acting in their capacity as such (or the trust, if recognised as a separate taxpayer), could constitute the beneficial owners of such income for the purposes of Article 10 notwithstanding that the relevant trust law might distinguish between legal and beneficial ownership”.
Lo stesso vale per gli interessi e le royalties, tant’è che lo stesso esempio è riportato nella nota n. 1 al paragrafo 9.1 e nella nota n. 1 al paragrafo 4, rispettivamente in tema di mancata distribuzione degli interessi (art. 11 del Commentario) e delle royalties (art. 12 del Commentario).
Discussion draft clarification of the meaning of “beneficial owner” in the OECD Model Tax Convention