Il Tribunale di Novara con la Sentenza n.81/2015 del 29/01/2015 ribadendo quanto già affermato dall’’ordinanza della Cassazione n.14041 del 20/06/2014 respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano ed afferma che la clausola contenuta nell’atto di trust in favore della giurisdizione del giudice estero non possa vincolare i terzi.
Secondo il giudice infatti deve escludersi la fondatezza dell’eccezione del difetto di giurisdizione che secondo la parte convenuta discenderebbe dal contenuto dell’istituito trust, il cui art. 9, rubricato “giurisdizione”, recita: “Ogni controversia relativa all’istituzione, alla validità, agli effetti del trust, alla sua amministrazione, o ai diritti e alle obbligazioni di qualunque soggetto menzionato in questo Strumento sarà sottoposta esclusivamente al Foro di Londra”. Come correttamente rilevato dalla parte attrice tale clausola non può vincolare i terzi.
Chiarissima, in tal senso, è la recente ordinanza resa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 14041 del 20/06/2014(http://www.mpotrustee.it/le-sezioni-unite-civili-della-corte-di-cassazione-dichiarano-la-giurisdizione-italiana-nell’ottica-di-una-lesione-dei-diritti-di-legittima-ord-n-14041-del-20-06-2014.html) secondo cui “La clausola di proroga della giurisdizione inserita nell’atto costitutivo di un “trust” vincola, oltre al costituente, i gestori e i beneficiari del “trust”, pur non firmatari della clausola, ove vengano in rilievo diritti e obblighi inerenti al “trust”, mentre non vincola i soggetti che rispetto al “trust” sono in posizione di terzietà, come l’erede del fondatore, qualora si assuma leso nei diritti di legittimario”.
Fonte il Trust in Italia