La CTP di Milano, con la sentenza n. 4771/18/15 del 26.05.2015 , con riferimento al trasferimento di beni in un Trust autodichiarato, discostandosi dagli ultimi orientamenti della Cassazione ed uniformandosi a quanto già più volte affermato in precedenti pronunce giurisprudenziali, ha dichiarato illegittima la richiesta da parte dell’Agenzia delle Entrate relativamente al pagamento in misura proporzionale delle imposte di donazione, le stesse sono dovute in misura fissa.
La Commissione, ricordando la definizione del trust ex art. 2 della Convenzione dell’Aja, evidenzia che l’istituto del Trust è caratterizzato dal controllo da parte del Trustee dei beni trasferiti in Trust che li deve amministrare e gestire seguendo il programma stabilito dal”atto istitutivo del Trust e rispettando le norme regolatrici del trust medesimo.
Condividendo quanto già espresso da altra giurisprudenza in merito, la CTP ritiene che nel caso in discussione non si tratta di alcun trasferimento di proprietà in senso tradizionale dal disponente al trustee, in quanto manca l’animus donandi, elemento caratterizzante della donazione, pertanto l’imposta da applicare è quella in misura fissa.