La Commissione Tributaria Regionale di Genova, sentenza n. 113 del 20 luglio 2011, ha accolto l’appello proposto dal ricorrente, disponente di un trust, il quale, al fine di assicurare la sicurezza economica della moglie e dei tre figli (beneficiari) aveva istituito con atto pubblico un trust trasparente, dotandolo di un fondo iniziale, con pagamento della relativa imposta in misura fissa. Il fondo in questione, successivamente, veniva implementato a seguito di una donazione, soggetta alla relativa imposta proporzionale. Detto trust, mensilmente, erogava una somma a ciascuno dei beneficiari e l’ente impositore provvedeva a recuperare l’imposta di donazione con avviso di liquidazione relativa alla costituzione di rendita in favore dei beneficiari del trust, asserendo che presupposto dell’imposta di successione e donazione è l’incremento di ricchezza conseguito dal beneficiario che si identifica, anche temporalmente, nel momento in cui questi è individuato quale destinatario dell’arricchimento. Inoltre, secondo l’Amministrazione finanziaria, così facendo non si violerebbe il principio che vieta la doppia imposizione posto che le imposte sarebbero diverse, una sulle donazioni e l’altra sul reddito.
Secondo la Commissione Tributaria la costituzione di una rendita a favore dei beneficiari di un trust trasparente costituisce reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e non ai fini dell’imposta di successione e donazione. Ciò in quanto:
“i beneficiari assumono la componente sostanziale della soggettività passiva d’imposta;
i beneficiari sono tenuti ad includere la quota di reddito loro spettante nella propria dichiarazione dei redditi, nonchè a liquidare e versare la relativa imposta;
ai fini dell’imposta di successione e donazione la distribuzione di reddito, come acutamente sottolineato da attenta dottrina” e come da prassi consolidata, “non assume rilevanza in quanto, dopo la tassazione per trasparenza, i redditi si configurano alla stregua di un patrimonio personale dei beneficiari”. Inoltre, sottolinea la Commissione come sia significativo che nella fattispecie esaminata, “a conferma della natura di trust trasparente, l’imposta di successione e donazione, in aderenza alla manifestazione di capacità contributiva colpita, è stata corrisposta (in conformità alla circolare ministeriale 48/E del 2007) al momento della costituzione del vincolo di destinazione, cioè in coincidenza con la dotazione patrimoniale del trust”.
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