La Commissione Tributaria Regionale di Firenze, sentenza n. 77 del 17 novembre 2011 (sull’appello n. 1031 del 2010 avverso la sentenza n. 30/08/2009 della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze), si è pronunciata respingendo l’appello proposto dall’Amministrazione finanziaria la quale, in relazione ad un trust liberale (donazione indiretta tra disponente e beneficiari), registrato con il pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, richiedeva, con avviso di liquidazione, il pagamento dell’imposta di donazione nella misura del 6% e dell’ulteriore imposta ipotecaria e catastale.
L’Ufficio motivava l’avviso di liquidazione affermando, in particolare, che “la costituzione di beni in trust rileva ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni. Il conferimento dei beni nel trust va assoggettato pertanto all’imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale. Ai fini dell’applicazione delle aliquote e delle relative franchigie, occorre guardare al rapporto intercorrente tra il disponente e il beneficiario finale”.
Il Notaio rogante proponeva ricorso avverso l’avviso di liquidazione rilevando che, “per individuare una corretta tassazione è necessario ricostruire ogni trust secondo gli effetti giuridici propri del caso concreto, tenendo presente che:
- i trust c.d. liberali sono in sostanza donazioni indirette dal disponente in favore dei beneficiari;
- il trustee, nel contesto del trust, svolge il mero ruolo di esecutore del programma di attribuzioni predisposto dal disponente nell’atto istitutivo;
- deve essere escluso, per ragioni ontologiche, che il trustee possa essere il soggetto passivo dell’imposta proporzionale;
- l’atto di trasferimento dal disponente al trustee è atto nè gratuito nè oneroso bensì neutro;
- solo successivamente e, coerentemente, con la ricostruzione civilistica dell’istituto, quando il trustee, così realizzando il programma predisposto dal disponente dell’atto istitutivo, attribuirà il trust fund ai beneficiari sarà integrato il presupposto impositivo.”.
I Giudici di primo grado accoglievano il ricorso, annullando l’avviso di liquidazione, evidenziando che il presupposto impositivo si realizza solo nel momento in cui, una volta realizzato il programma predisposto dal disponente, si ha l’attribuzione dei beni segregato nel trust ai beneficiari. La Commissione Tributaria Regionale, conformandosi a quanto già stabilito in primo grado, osserva innanzitutto che oggetto della fattispecie esaminata è “un trust liberale, costituito da una persona fisica mediante i trasferimento in trust di beni immobili, ove i beneficiari finali (elencati) non sono individuabili al momento dell’istituzione del trust, in quanto dipende dalla loro concreta ed definitiva individuazione, prevista alla scadenza e dal verificarsi di taluni eventi futuri ed incerta”. L’ente impositore ritiene che il soggetto passivo dell’imposta sulle successioni e donazioni è il trust, in quanto immediato destinatario dei beni oggetto della disposizione. Al contrario, la Commissione, esaminata la tesi dell’Ufficio, ha ritenuto che la stessa “non sia condivisibile nella sua assolutezza, sia perchè appare il frutto di un’interpretazione meramente lessicale avulsa dall’oggetto dell’imposta sulle donazione ed, in particolare, della capacità economica che giustifica il prelievo nei confronti dei soggetti passivi del medesimo tributo e sia perchè confligge con la stessa ricostruzione dei trust liberali. Difatti, se vi è una liberalità diretta” – prosegue la Commissione – “e se le aliquote e le franchigie vanno determinate in ragione dei legami di parentela, la capacità economica tassabile non può che essere l’incremento patrimoniale conseguito dagli stessi”.
Conclude la Commissione che non ogni atto di trasferimento a titolo gratuito va sottoposto al tributo successorio, ma solo quello che fa sorgere un arricchimento del soggetto che ne beneficia, posto che se così non fosse si finirebbe con il tassare una fattispecie concreta priva della capacità economica oggetto del tributo e, pertanto, nei confronti di un soggetto che risulta estranea ad ogni forma di arricchimento. Si verificherebbe un’anticipazione del prelievo nei confronti di soggetti che, anche se potenzialmente beneficiari, non sono titolari di un diritto certo e attuale, espressione di una capacità economica non solo inesistente al momento dell’attuazione del prelievo, ma che potrebbe anche non concretizzarsi affatto.
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