Trust e imposte indirette: applicazione in misura fissa delle imposte di registro e ipo-catastali; analogie tra il mandato e il Trust (CTR Firenze, sentenza n. 117 del 11.04.2011)

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Giovanni Perilli
Giovanni Perilli

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La Commissione Tributaria Regionale di Firenze, sentenza n. 177 del 11.04.2011 (sull’appello n. 675 del 20101 avverso la sentenza n. 100/09/2009 della CTP di Firenze), ha affrontato il caso il cui il Notaio, in un contratto di mandato a vendere a favore di terzi di una quota di un immobile, con contestale trasferimento della quota di proprietà al mandatario in base all’art. 1719 c.c., tassava l’atto a tassa fissa, mentre l’Agenzia delle Entrate lo tassava in misura proporzionale.

La Commissione ha accolto il ricorso promosso dal Notaio affermando che “il pagamento di imposta a tassa fissa è da ritenersi compatibile con la natura del contratto di mandato, come evolutivamente è stato deciso per il Trust e per le Fiduciarie”. Questo perché non si realizza, come nel caso del trust, alcun trasferimento di ricchezza in favore del mandatario (o, nell’ipotesi di trust, del trustee) che, di fatto, non ottiene alcun sostanziale arricchimento personale, sempre che, nel termine stabilito nel contratto, lo stesso venda la quota in questione. Pertanto, la Commissione  conclude stabilendo che il pagamento a tassa fissa è legittimo se, nel caso di specie, la vendita viene stipulata nei termini stabiliti; solo se ciò non avviene l’Ufficio delle Entrate potrà esercitare tutti i diritti di accertamento d’imposta consentiti dalla legge, integrando, in tal caso, l’atto in analisi una vera e propria compravendita.

CTP Firenze sentenza n. 177 del 11.04.2011

Fonte: www.il-trust-in-italia.it

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