In relazione all’istituzione di un trust autodichiarato, la Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, sentenza n. 14/1/11 del 25.02.2011, ha osservato che ai fini dell’applicazione dell’imposta di cui all’art. 2 della L. 262/2006, ossia ai fini dell’applicazione delle imposte in misura fissa, è necessario il verificarsi di un reale trasferimento di ricchezza in capo ai beneficiari finali. Ciò detto, dato atto che l’effetto traslativo resta sospeso fino alla realizzazione dell’evento finale, che determinerà il trasferimento ultimo dei beni in capo ai beneficiari, è corretto l’applicazione delle imposte in misura fissa.
In particolare, la Commissione chiarisce che nel trust autodichiarato non sussiste alcun attuale trasferimento/incremento di ricchezza, per cui non può applicarsi nessun altra tassazione diversa da quella in misura fissa, in “attesa” dell’evento finale sospensivo e condizionante. Sembrerebbe, comunque, leggendo tra le righe, che tale assunto sia valido non solo nei confronti dei trust autodichiarati, considerando che l’effettivo incremento di ricchezza si verifica solo nei confronti dei beneficiari finali, al momento in cui avviene il trasferimento dei beni in trust, non già nei confronti del Trustee.
CTP Treviso sentenza n. 14 01 2011 del 25.02.2011
Per avere informazioni ed assistenza legale contattaci al numero 02 97070470 oppure scrivici a info@mpotrustee.it