La Commissione Tributaria Provinciale di Torino, con la sentenza n. 70/13/2011 del 9 giugno 2011, ha affermato che l’atto di trasferimento di beni dal disponente al trustee, mancando qualsiasi intento liberale nei confronti del trustee, deve essere assoggettato a imposta fissa sia di registro che ipotecaria, in quanto il momento impositivo si realizzerebbe solo in un momento successivo, a conclusione e scioglimento del trust.
Secondo la Commissione, l’elemento fondante dell’attribuzione patrimoniale del disponente al trustee è da ravvisarsi nella fiducia che sottende l’atto dispositivo, per cui “il conferimento patrimoniale trova ragione nella capacità di amministrazione e gestione dei beni, fino all’estremo potere di disposizione, da parte del trustee, in funzione di un beneficio finale ai beneficiari”.
Di conseguenza, risulta evidente “l’assenza di qualsiasi intento di liberalità da parte del disponente nei confronti del trustee, in quanto quest’ultimo costituisce solo il mezzo per la realizzazione del programma concordato”.
Pertanto, conclude la Commissione, l’imposizione deve essere in misura fissa e solo alla scadenza del trust gli atti saranno suscettibili delle imposizioni tributarie, posto che in tal caso si realizzerà un effettivo trasferimento.
Commissione Tributaria Provinciale Torino 09.06.11
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