La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sentenza n. 132/35/11 del 24 marzo 2011, uniformandosi a quanto già più volte affermato in precedenti pronunce giurisprudenziali, ha dichiarato legittima la richiesta di rimborso delle maggiori imposte di registro richieste dall’Amministrazione finanziaria al momento della registrazione dell’atto di trasferimento di un immobile a destinazione civile in un trust, in forza del provato rapporto di parentela tra il disponente e i soggetti facenti parte del trust.
Come ha rilevato la Commissione, infatti, il rapporto di discendenza dal disponente dei figli ed il rapporto di coniugio ,intercorrenti tra i soggetti partecipanti al costituito trust, rendono applicabile all’atto di trasferimento dell’immobile nello stesso le agevolazioni fiscali previste dall’art. 2, comma 49, del d.l. 262/2006 convertito con modificazioni dalla legge 296/2006.
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