In linea con le precedenti pronunce, la Commissione Tributaria Provinciale di Lodi, sentenza n. 60/2/11 del 04.04.2011, ha ribadito il principio che in sede di attribuzione di beni in favore di un trust non si realizza alcun trasferimento di ricchezza in favore del Trustee che, di fatto, non ottiene alcun sostanziale arricchimento personale e non realizza alcun accrescimento definitivo del suo patrimonio. Pertanto, è legittima l’imposizione in misura fissa delle imposte ipotecaria e catastale.
La pronuncia smentisce quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 48/200, nella quale si affermava che il presupposto integrativo dell’applicazione delle imposte sulle donazioni si esplicitava in sede di attribuzione dei beni dal disponente al trustee, a nulla rilevando il successivo trasferimento dei beni in favore dei beneficiari.
CTP Lodi, sentenza n. 60/2/11 del 04.04.2011
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