Agevolazioni fiscali per istituzione Trust a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (Legge “Dopo di Noi” approvata dalla Camera dei Deputati il 14.06.2016)

articolo a cura di:
Giovanni Perilli
Giovanni Perilli

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images-60x60E’ stato approvato dalla Camera dei Deputati il 14.06.2016 il disegno di legge contenente le disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

All’articolo 6 vengono specificate le disposizioni relative all’utilizzo del trust come strumento giuridico per la tutela delle persone con disabilità grave e le relative agevolazioni tributarie: 

  • i beni e i diritti conferiti in trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni;
  • ai trasferimenti di beni e di diritti in trust le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa;
  • in caso di premorienza del beneficiario rispetto ai soggetti che hanno istituito il trust, i trasferimenti di beni e di diritti reali a favore dei suddetti soggetti godono delle medesime esenzioni dall’imposta sulle successioni e donazioni e le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa; al di fuori di questa ipotesi, in caso di morte del beneficiario del trust, il trasferimento del patrimonio residuo è soggetto all’imposta sulle successioni e donazioni in considerazione del rapporto di parentela tra disponente e destinatari del patrimonio residuo;
  • i comuni possono stabilire aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell’imposta municipale propria per i soggetti passivi;
  • alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust si applicano le agevolazioni di cui all’art. 14, comma 1, DL 14.03.20015, 35 convertito con modificazioni dalla legge 14.05.2005 n. 80, e i limiti ivi indicati sono elevati  al 20% del reddito complessivo dichiarato.

Le esenzioni e le agevolazioni sono ammesse se sussistono congiuntamente le seguenti condizioni:

  •  il trust deve perseguire come finalità esclusiva l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti. La suddetta finalità deve essere espressamente indicata nell’atto istitutivo del trust;
  • l’istituzione del trust deve essere fatta per atto pubblico;
  • l’atto istitutivo del trust deve identificare in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli; deve descrivere la funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono sostituiti, deve indicare le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità grave, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone con disabilità grave;
  • l’atto istitutivo del trust deve individuare gli obblighi del trustee con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti; deve indicare inoltre gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del trustee;
  • gli esclusivi beneficiari del trust devono essere le persone con disabilità grave;
  • i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust devono essere destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust;
  • l’atto istitutivo di trust deve individuare il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all’atto dell’istituzione del trust a carico del trustee, tale soggetto deve essere individuabile per tutta la durata del trust;
  • l’atto istitutivo del trust deve stabilire il termine finale della durata de trust nella data della morte della persona con disabilità grave nonché la destinazione del patrimonio residuo.

Disegno di legge

articolo Il Sole 24 Ore 14.06.2016

Articolo Corriere della Sera 14.06.2016

Articolo Il Sole 24 Ore 17.06.2016

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