La CTP di Milano, con la sentenza n. 3609 del 2015, con riferimento all’applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in caso di cambio Trustee, ha dichiarato illegittima la richiesta da parte dell’Agenzia delle Entrate relativamente al pagamento in misura proporzionale delle imposte ipotecarie e catastali.
La sentenza stabilisce che:
“…appare illegittimo ritenere soggetto passivo della pretesa il trustee posto che quest’ultimo amministra i beni segregati nel trust e ne dispone secondo lo statuto ma certamente non nel suo interesse.
Peraltro, l’Ufficio prende spunto per la pretesa dalla nomina del nuovo trustee, in luogo di quello deceduto, il terzo della seria, e non l’atto istitutivo del trust avvenuto nel lontano 2005 senza che in precedenza avesse manifestato alcun intento in tal senso.
In sostanza l’errata soggettività passiva del ricorrente e la sottoposizione a verifica dell’atto di nomina del trustee in luogo dell’eventuale atto istitutivo, induce il Collegio ad accogliere il ricorso e, per l’effetto, annullare l’atto impugnato”.
CTP Milano sentenza n. 3609 del 2015
Fonte: www.il-trust-in-italia.it
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