Credenza 1: se istituisco un Trust devo “spossessarmi” di tutto.
FALSO. In ambito Trust, il termine “spossessarsi” è spesso impropriamente utilizzato in luogo della corretta locuzione “trasferire formalmente la proprietà dei beni al Trustee”.
Con il Trust, infatti, il Disponente effettua un trasferimento formale dei beni in capo al Trustee, che da quel momento in avanti ne diventa proprietario, ma – in ogni caso – il godimento dei beni, salvo che sia espressamente indicato, resterà in capo al Disponente il quale pertanto, pur non essendo più il proprietario formale dei beni, potrà comunque continuare ad utilizzarli come faceva prima.
Il Disponente – in sostanza – cede la proprietà dei beni apportati in Trust, formalmente intestati al Trustee, ma non necessariamente il possesso ed il godimento, potendosi infatti riservare l’uso a vita di tali beni.
Credenza 2: Se trasferisco la mia casa in Trust devo andare via di casa.
FALSO. L’utilizzo e il godimento dei beni trasferiti in Trust segue le disposizioni contenute nell’Atto Istitutivo, redatto secondo il volere del Disponente.
Pertanto, è sempre possibile prevedere nell’Atto Istitutivo che il Trustee, gestore dei beni in Trust nell’interesse dei Beneficiari (tra i quali potrà esservi anche il Disponente), provveda a garantire un’abitazione ai Beneficiari consentendo l’uso della casa familiare ai Beneficiari stessi e quindi anche al Disponente, il quale non dovrà di certo abbandonare la propria casa che, al contempo, sarà protetta da eventuali aggressioni da parte di possibili creditori tanto del Disponente quanto dei Beneficiari.
Credenza 3: Se dopo aver istituito un Trust, il Trustee fallisce o scappa?
Trust significa fiducia. Potersi fidare del proprio Trustee è fondamentale, tuttavia, per evitare spiacevoli sorprese, nell’Atto Istitutivo è sempre opportuno procedere a regolare i poteri e le facoltà del Trustee ed i relativi limiti.
L’attività discrezionale del Trustee può essere veicolata (ma mai vincolata!) sottoponendo ogni attività al vaglio del Guardiano, riconoscendo a quest’ultimo il potere di controllo dell’operato del Trustee, permettendogli di procedere anche alla revoca e alla nomina di un nuovo Trustee, ferme le responsabilità civili e penali di quest’ultimo per eventuali atti fraudolenti posti in essere nello svolgimento del proprio ufficio.
L’Atto Istitutivo di un Trust prevede sempre l’ipotesi in cui il Trustee possa venir meno ad esempio per morte (in caso di Trustee persona fisica) oppure per fallimento o scioglimento (in caso di persona giuridica), analogamente a quanto accade nello Statuto di una Società per la successione ad esempio nella carica di amministratore unico, senza tuttavia che ciò comporti alcuna conseguenza in capo ai beni conferiti in Trust.
In ogni caso è sempre opportuno rivolgersi a Trustee che svolgano professionalmente tale attività, coperti nel loro operato da apposita polizza assicurativa specifica per questa attività, così da essere tutelati per ogni eventualità.
Credenza 4: il Trust dura per sempre.
FALSO. Tralasciando i rari casi di perpetuità previsti da alcuni Paesi Trust, un Trust di prassi ha sempre una fine. Basti pensare che esistono leggi Trust che prevedono espressamente una disciplina contro la perpetuità obbligando dunque allo scioglimento del Trust decorso un certo numero di anni (anche se molti anni). In ogni caso, un Trust può durare quanto stabilisce il Disponente nell’Atto Istitutivo, sino ad un massimo di 90 anni, salvo intervengano eventi, previsti nell’Atto Istitutivo dal Disponente stesso, che facciano cessare anticipatamente il Trust.
Si badi, inoltre, che un Trust può cessare in ogni momento laddove tutti i Beneficiari in vita, maggiorenni, legalmente capaci e d’accordo tra loro, decidano di pretendere dal Trustee la cessazione del Trust, salvo che l’Atto Istitutivo preveda espressamente e dettagliatamente un meccanismo che impedisca per un certo periodo di tempo di usufruire del diritto di scioglimento anticipato.
Credenza 5: non posso cambiare idea sui Beneficiari.
FALSO. Se da un lato il Disponente non deve incidere nella gestione del Trust dovendo lasciare il “controllo” sui beni in Trust al Trustee, dall’altro è opportuno prevedere che lo stesso Disponente possa, nel tempo, magari con il consenso del Guardiano, in relazione ad esigenze mutate nel corso della vita del Trust, aggiungere o eliminare uno o più Beneficiari, prevedendo comunque, ai fini di una maggiore tenuta della validità giuridica e fiscale del Trust, che non possa mai nominare sé stesso come Beneficiario Finale rispetto ai beni da lui stesso conferiti in Trust.
Tale possibilità del Disponente, lecita e legittima, non incide sul potere gestorio del Trustee, la cui figura pertanto non risulta in ogni caso indebolita da tale eventuale richiesta del Disponente.
Credenza 6: il Disponente che istituisce un Trust non può esserne Beneficiario.
FALSO. Il Disponente non può essere Beneficiario Finale del Trust per i beni da lui stesso apportati in Trust (tali beni alla cessazione del Trust non potranno tornare nel suo patrimonio) ma potrà sempre essere Beneficiario del Reddito del Trust. Il Disponente potrà, altresì, essere Beneficiario Finale del Trust, laddove venga effettuato un apporto da un soggetto terzo (ove concesso dall’Atto Istitutivo) e tale soggetto terzo indichi il Disponente come Beneficiario Finale di tale bene apportato.
In ogni caso è importante sottolineare che il Trustee, laddove il Disponente venga individuato quale Beneficiario del Reddito, dovrà trattarlo al pari degli altri Beneficiari del Reddito, al fine di rispettare le finalità del Trust.
Credenza 7: il patrimonio in Trust è fisso ed immodificabile.
FALSO. Dal punto di vista della gestione di un patrimonio, non c’è alcuna differenza tra la vita di un patrimonio trasferito in Trust e quella di un patrimonio intestato direttamente ad una persona, fisica o giuridica che sia.
Dunque il patrimonio in Trust, al pari di ogni altro patrimonio è un patrimonio dinamico e come tale muterà, potrà essere modificato e subirà ovviamente anche delle diminuzioni.
Il patrimonio in Trust potrà essere incrementato, in ogni momento della vita del Trust, sia dal Disponente sia da altri Apportatori diversi dallo stesso.
In ogni caso il Trustee nella gestione del patrimonio in Trust, in conformità con l’Atto Istitutivo, si comporterà cercando di soddisfare le esigenze mutevoli dei Beneficiari, chiunque essi siano e anche laddove mutino nel tempo.
Credenza 8: il ruolo di Trustee lo può ricoprire qualunque soggetto.
FALSO. Il ruolo del Trustee ha notevoli responsabilità sia nei confronti dei Beneficiari che dei terzi ed implica una conoscenza profonda di molteplici aspetti, sia di natura giuridica che di natura contabile e fiscale, funzionali alla gestione del Trust.
Pertanto, occorre estrema professionalità, competenza ed esperienza per avvalersi compiutamente dello strumento Trust. A parità di beni in Trust, la differenza la fa il Trustee.
A fronte di ciò, è altamente sconsigliabile nominare un soggetto che non abbia le competenze sopra indicate, precisando che l’optimum sarebbe che il Trustee abbia congiuntamente tutte quelle competenze.
Posto che nessuna persona fisica potrà mai avere tali competenze tutte insieme, in quanto nessun avvocato è anche commercialista e viceversa, ed inoltre spesso nessuno dei due è altresì fiscalista, l’unica opzione garantista è rivolgersi ad un Trustee Professionale (i.e. una Trust Company che abbia al proprio interno più professionisti dei differenti settori citati che possa garantire dunque un’assistenza eterogenea e quindi contemporaneamente trasversale e precisa), in grado di gestire ogni necessità inerente e conseguente al Trust, rimanendo altresì terzo ed indipendente così da garantire l’effettiva separazione del patrimonio del Trust rispetto a quello del Disponente e dei Beneficiari, oltre che del proprio.
Credenza 9: un Trust può essere istituito solo all’estero.
FALSO. Istituire un Trust all’estero rappresenta, salvo casi eccezionali, la scelta migliore per mettere a rischio – e non certo salvaguardare – il proprio patrimonio.
Istituire un Trust all’estero vuol dire infatti affidare i propri beni ad un Trustee di un Paese con una giurisdizione diversa, una lingua diversa e spesso un diverso fuso orario. Appare di facile intuizione che si avranno difficoltà maggiori a reperire le informazioni da un Trustee che magari non parla una lingua conosciuta, lavora quando per noi è notte e gestisce i beni secondo usi a noi sconosciuti.
Laddove non ci sia una reale necessità di istituire un Trust all’estero, la scelta migliore è, in questo caso, la più semplice: Trust istituito in Italia, Trustee professionale italiano.
Credenza 10: il Trust è solo per grandi patrimoni.
FALSO. Il concetto di “grande patrimonio” è soggettivo e variabile. Diversamente da quanto si possa pensare, il Trust non è riservato unicamente alla gestione di grandi patrimoni e può, infatti, essere utilizzato anche soltanto per destinare ad un familiare il proprio immobile o la nuda proprietà dello stesso riservando per sé il diritto di abitazione.
Il Trust può essere istituito per ogni tipo di patrimonio, ciò che conta è la finalità per cui viene istituito.
Laddove lo scopo che si intende realizzare possa essere meglio assolto da un altro strumento giuridico allora il Trust non è adatto a quel patrimonio, piccolo o immenso che sia. Diversamente, laddove il Trust anche se produttivo dei medesimi effetti di un altro strumento giuridico, risulti essere maggiormente garantista per il Disponente ed il suo patrimonio, allora il Trust fa per quel soggetto e per quel patrimonio.
Last but not least: il costo di un Trustee professionale è molto simile al costo annuale di un commercialista che gestisce la contabilità di una S.r.l. non troppo strutturata, pertanto assolutamente in linea anche con patrimoni non di valore milionario.
Credenza 11: il Trust non è legale e se lo istituisco arriva un accertamento dell’Agenzia delle Entrate.
FALSO. Il Trust è uno strumento giuridico di estrema trasparenza, specialmente nei confronti del fisco.
Appena istituito il Trust presso un Notaio (con atto pubblico o scrittura privata autenticata) occorre presentare all’Agenzia delle Entrate copia dell’Atto Istitutivo del Trust per ottenere il rilascio del Codice Fiscale. Gli istituti di credito sottopongono poi il Trust ad un ulteriore vaglio, perchè richiedono l’esibizione dell’Atto Istitutivo di Trust per aprire il conto corrente del Trust, senza il quale quest’ultimo avrà un’operatività limitatissima e sarà quasi impossibile gestirlo in termini contabili e fiscali. Inoltre, nella stragrande maggioranza dei casi, il patrimonio in Trust viene considerato, dal punto di vista fiscale, al pari del patrimonio di una società di capitali. Il patrimonio in Trust sconterà l’IRES e sarà proprio il Trustee a doverlo versare interfacciandosi con l’Agenzia. Pertanto, è evidente che le autorità italiane, fiscali e legali, non considerano lo strumento Trust illecito.